1I - SICUREZZA PUBBLICA - ISTANZA ACCESSO E VISITA CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300001/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima, ha pronunciato sentenza il 5 ottobre 2022 su ricorso presentato dall'Associazione NAGA, organizzazione di volontariato che si occupa di assistenza socio-sanitaria e della tutela dei diritti di cittadini stranieri, rom e sinti. L'associazione aveva richiesto alla Prefettura di Milano l'accesso al centro di permanenza per il rimpatrio situato in via Corelli numero 28, finalizzato presumibilmente a esercitare attività di monitoraggio, verifica delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti dei migranti ivi trattenuti. La Prefettura, con provvedimento del 20 dicembre 2021, ha rigettato tale richiesta, negando all'organizzazione di volontariato la possibilità di accedere alla struttura, adducendo presumibilmente ragioni di ordine pubblico o di corretta gestione amministrativa del centro. Contro questo diniego e contro il parere del Ministero dell'Interno che lo aveva sorretto, l'Associazione NAGA ha ricorso dinanzi al TAR, lamentando l'illegittimità del provvedimento e la violazione dei propri diritti di accesso.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema normativo relativo ai centri di permanenza per il rimpatrio disciplinato dal decreto legislativo numero 286 del 1998, il testo unico dell'immigrazione, che regola sia il funzionamento di tali strutture sia le modalità di detenzione amministrativa dei migranti in attesa di rimpatrio. In questo contesto sono rilevanti anche i principi costituzionali legati ai diritti dello straniero, la trasparenza amministrativa e il diritto di accesso alle strutture pubbliche da parte di organizzazioni che operano per la tutela dei diritti umani. La normativa deve contemperare l'interesse dello Stato alla gestione ordinata dei centri di permanenza con il diritto fondamentale alla verifica delle condizioni di detenzione e all'esercizio di funzioni di monitoraggio e protezione dei diritti da parte di associazioni di volontariato, in conformità ai principi internazionali di diritto umanitario e alle convenzioni sulla protezione dei diritti dei migranti.
La questione giuridica
Il nodo giuridico fondamentale riguardava il diritto di accesso di un'organizzazione di volontariato impegnata nella tutela dei diritti umani a una struttura di detenzione amministrativa, in assenza di espressa normativa restrittiva e in considerazione della missione istituzionale dell'associazione. Si poneva il problema se la Prefettura, quale amministrazione responsabile della gestione del centro di permanenza per il rimpatrio, potesse disiscrezionalmente rifiutare l'accesso senza fornire motivazioni tecniche concrete e sostenibili, ovvero se la richiesta di una organizzazione di volontariato impegnata nella verifica del rispetto dei diritti umani costituisse un diritto amministrativo riconosciuto, la cui compressione richiedesse fondamenti normativi precisi e non generiche considerazioni di opportunità gestionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur nella brevità del dispositivo qui riportato, ha evidentemente ritenuto che il provvedimento di diniego fosse gravemente infondato e lesivo di diritti amministrati dall'associazione ricorrente. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che non esistevano ragioni normative specifiche che giustificassero il rifiuto dell'accesso, ovvero che il divieto non era proporzionato all'interesse di ordine pubblico eventualmente invocato. Il TAR ha ritenuto che l'interesse alla verifica indipendente delle condizioni di detenzione e alla tutela dei diritti dei migranti trattenuti prevalga su vaghe esigenze amministrative, specialmente tenendo conto della natura fondamentale dei diritti coinvolti e della funzione di controllo civico svolta da organizzazioni come NAGA. Il giudice ha quindi annullato il provvedimento nel suo complesso, includendo anche il parere del Ministero dell'Interno che lo aveva sorretto, configurando così un vizio di legittimità che non poteva essere salvato da alcun supporto ministeriale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso, annullando il provvedimento della Prefettura di Milano del 20 dicembre 2021 con il quale era stato rigettato l'accesso al centro di permanenza per il rimpatrio, nonché il parere ministeriale che lo supportava. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemilacinquecento oltre agli accessori di legge, riconoscendo così anche l'ingiustizia della pretesa oppositiva. Ha infine ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, imponendo così alla Prefettura il dovere positivo di consentire l'accesso richiesto dall'associazione ricorrente.
Massima
Un centro di permanenza per il rimpatrio non può in violazione di legge rifiutare il diritto di accesso a una organizzazione di volontariato incaricata della tutela dei diritti dei migranti, poiché tale diritto costituisce esercizio di controllo civico e protezione di diritti fondamentali che prevalga su considerazioni generiche di opportunità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del 20 dicembre 2021, prot. uscita n. 348751, con il quale la Prefettura di Milano ha rigettato la richiesta dell’associazione NAGA di accedere al centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli n. 28 in Milano; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, incluso il parere reso dal Ministero dell'Interno in data 10 dicembre 2021, prot. n. 39427, avente ad oggetto “Richiesta accesso al CPR di Via Corelli 28 Associazione NAGA”. sul ricorso numero di registro generale 308 del 2022, proposto da Associazione NAGA - Organizzazione di Volontariato per l'assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per l’associazione ricorrente l’avvocato Nicola Datena e per il Ministero dell’Interno l’avvocato dello Stato Andrea Michele Caridi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno a rifondere all’associazione ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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