Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Inammissibile
Sentenza n. 202301914/2023
Istruzione - Studenti - Risarcimento Danni - Spese Mediche E Di Iscrizione In Altro Istituto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per accertare il diritto della ricorrente ad ottenere dall'amministrazione intimata il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti in spese di assistenza medica specialistica pari ad € 920,00 e spese per l'iscrizione presso un nuovo plesso scolastico pari ad € 5.350,00 e dei danni non patrimoniali, a titolo di danno biologico e morale, determinatisi sullo stato psicologico della ricorrente da quantificarsi in € 21.493,37, fatta salva una diversa quantificazione giudiziale; - per l'effetto condannare le Amministrazioni intimate al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento come sopra quantificato, il tutto con interessi, rivalutazione monetaria; - disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza, da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza; - fissare la somma di denaro dovuta dalle resistenti per ogni ulteriore giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a. - con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore. sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba Irene Maida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Liceo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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