ISTRUZIONE - STUDENTI - RISARCIMENTO DANNI - SPESE MEDICHE E DI ISCRIZIONE IN ALTRO ISTITUTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301914/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e un Liceo, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da vicende che si erano verificate in ambito scolastico. La ricorrente lamentava un danno patrimoniale consistente nelle spese per l'assistenza medica specialistica pari a novecentoventi euro, nonché nelle spese sostenute per l'iscrizione presso un nuovo plesso scolastico pari a cinquemilatrecentocinquanta euro. Oltre al danno patrimoniale, la ricorrente rivendicava anche un risarcimento per danni non patrimoniali, quantificati come danno biologico e morale per un importo di ventiunomilanovecentonovantatre euro e trentasette centesimi, in ragione dei pregiudizi che le vicende scolastiche avevano arrecato al suo stato psicologico. Il ricorso era stato depositato nel registro generale del TAR con il numero milleottocentonovantatre del due mila diciannove.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nel contesto della responsabilità civile dell'amministrazione scolastica e della possibilità di ottenere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti o negligenze imputabili alle istituzioni scolastiche. La materia è regolata dal codice civile in relazione alla responsabilità extracontrattuale, nonché dalle disposizioni sulla responsabilità amministrativa introdotte dal codice del processo amministrativo. Rilevante è anche la normativa riguardante la tutela dei diritti della persona in ambito scolastico e la responsabilità civile della pubblica amministrazione, secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza in tema di danno biologico e morale. La sentenza tiene conto pure delle disposizioni sulla privacy e sulla tutela dei dati personali, come emerge dalla decisione di oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la ricevibilità e l'ammissibilità del ricorso presentato dalla ricorrente dinanzi al giudice amministrativo. Il TAR doveva verificare se il ricorso presentato fosse stato proposto nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, ovvero se fossero stati osservati tutti i requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge per l'accesso al giudizio amministrativo. La questione giuridica fondamentale consisteva nel verificare se il ricorso potesse essere legittimamente accolto dalla giurisdizione amministrativa o se sussistessero vizi procedurali tali da renderlo inammissibile già in questa fase preliminare, senza necessità di entrare nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esamato il ricorso e gli atti della causa, ha ritenuto che sussistessero vizi che rendevano il ricorso inammissibile. Il TAR, nella sua valutazione, non ha entrato nel merito delle pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente, ma ha operato una verifica preventiva sulla legittimità procedurale del ricorso stesso, concentrandosi sulla ricevibilità della domanda secondo i criteri stabiliti dal codice del processo amministrativo. Sebbene il testo della sentenza non esplicitasse nel dettaglio le ragioni tecniche dell'inammissibilità, è ragionevole inferire che il collegio abbia riscontrato un difetto nei presupposti soggettivi od oggettivi dell'azione, oppure la mancanza di un atto prescritto dalla legge come condizione di procedibilità. Il TAR ha comunque ritenuto opportuno non procedere a compensazione parziale delle spese, disponendone il compenso integrale, segno di una valutazione di reciproca ragionevolezza nel comportamento processuale delle parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, dunque rigettandolo nella forma senza pronunciarsi nel merito delle questioni sostanziali. Conseguentemente, le pretese risarcitorie formulate dalla ricorrente non hanno trovato accoglimento davanti al giudice amministrativo. Le spese di lite sono state compensate fra le parti, comportando che ciascuna sopporti le proprie spese processuali senza condanna al pagamento di quelle dell'altra parte. Inoltre, è stata disposta l'oscuramento dei dati personali della ricorrente dal testo della sentenza al fine di tutelare la riservatezza e la dignità della parte interessata secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il ricorso amministrativo è inammissibile quando presenta vizi procedurali sostanziali che ne impediscono la ricevibilità, indipendentemente dalla fondatezza delle pretese materiali dedotte.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per accertare il diritto della ricorrente ad ottenere dall'amministrazione intimata il risarcimento dei danni patrimoniali, consistenti in spese di assistenza medica specialistica pari ad € 920,00 e spese per l'iscrizione presso un nuovo plesso scolastico pari ad € 5.350,00 e dei danni non patrimoniali, a titolo di danno biologico e morale, determinatisi sullo stato psicologico della ricorrente da quantificarsi in € 21.493,37, fatta salva una diversa quantificazione giudiziale; - per l'effetto condannare le Amministrazioni intimate al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento come sopra quantificato, il tutto con interessi, rivalutazione monetaria; - disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e), le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza, da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di giustizia che codesto giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza; - fissare la somma di denaro dovuta dalle resistenti per ogni ulteriore giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a. - con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore. sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba Irene Maida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Liceo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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