Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Inammissibile
Sentenza n. 202302499/2023
3l- Impiego Pubblico - Concorsi- Approvazione Graduatoria Concorsuale Posti Scuola Primaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento - del Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria; - della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso EEEE approvata con Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data; - della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria; - delle note DRLO 2295 del 25 luglio 2019 e 2180 del 19 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria; - di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso AAAA, ADEE, ADAA, EEEE per la regione Lombardia che hanno effettuato il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e validati al fine dalla corretta formulazione delle graduatorie; - nella parte in cui occorrer possa, di tutte le graduatorie, provvisorie e definitive, per la Regione Lombardia in relazione alle classi di concorso AAAA, EEEE, ADAA, ADEE del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018; - della nota n. 13010 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 30 luglio 2019, a firma del Dirigente Yuri Coppi con cui le operazioni di immissione in ruolo, riguardanti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, originariamente programmate tra il 1 agosto e il 6 agosto p.v., sono posticipate a data successiva al 19 agosto 2019; - nota n. 14244 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 19 luglio 2019; - di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva; - di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai ricorsi gerarchici ed in via di autotutela inoltrati all'Amministrazione al fine di ottenere la celere rettifica delle graduatorie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2019, proposto da Chiara Sala, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via di San Tommaso D'Aquino, 47; Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Carmen Chiacchio, Anna Maria Calì, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle relative alla fase cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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