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Sentenza n. 202302499/2023

Sentenza n. 202302499/2023

3L- IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI- APPROVAZIONE GRADUATORIA CONCORSUALE POSTI SCUOLA PRIMARIA.

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302499/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente Chiara Sala ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando il Decreto n. 2364 pubblicato il 31 luglio 2019 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con Decreto Direttoriale Generale n. 1546 del 7 novembre 2018 per i posti comuni nella scuola primaria. Il ricorso, assegnato al registro generale del 2019 con numero 1779, contestava contestualmente l'intera procedura concorsuale, le graduatorie provvisorie, gli atti delle commissioni giudicatrici per le varie classi di concorso, i verbali di verifica dei titoli di accesso e persino i successivi atti amministrativi collegati alle immissioni in ruolo. La controversia si inserisce nel contesto della gestione amministrativa dei concorsi per insegnanti di scuola primaria, una materia critica per la trasparenza e la legittimità dei procedimenti di reclutamento del personale scolastico.

Il quadro normativo

La procedura concorsuale per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria è disciplinata dal decreto legislativo in materia di ordinamento scolastico e dai decreti direttoriali generali emanati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che fissano i criteri di selezione, i requisiti di accesso e le modalità di valutazione dei candidati. Il Decreto n. 1546/2018 rappresentava il riferimento normativo principale per il concorso oggetto della controversia, stabilendo le modalità di organizzazione, i compiti delle commissioni giudicatrici e le procedure per la formulazione delle graduatorie. Il sistema di reclutamento dei docenti è soggetto a principi generali di amministrazione trasparente e imparziale, con la possibilità per i candidati di proporre reclami e ricorsi amministrativi entro i termini previsti dalla legge, nonché ricorsi gerarchici e istanze di autotutela dirette al Ministero per la rettifica di eventuali errori.

La questione giuridica

Il ricorso affrontava questioni procedurali complesse relative alla corretta formulazione delle graduatorie in riferimento alla verifica dei titoli di accesso dichiarati dai candidati, sollevando potenzialmente profili di illegittimità nella conduzione della procedura concorsuale e nella composizione delle commissioni giudicatrici. La ricorrente chiedeva l'annullamento di una molteplicità di atti amministrativi e verbali, con una sfera di impugnazione particolarmente ampia che si estendeva non soltanto alla graduatoria definitiva, ma anche a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il problema giuridico centrale riguardava se la procedura concorsuale fosse stata condotta in conformità ai canoni di legalità amministrativa e se i singoli atti impugnati fossero legittimi sotto il profilo sostanziale e procedurale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto da Marco Bignami in qualità di presidente, Fabrizio Fornataro come estensore e Anna Corrado, ha ritenuto che il ricorso presentasse difetti di procedibilità tali da impedirne l'esame nel merito. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione sviluppata, l'esito della dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il tribunale ha ravvisato vizi processuali significativi, quali la possibile tardività del ricorso rispetto ai termini di impugnazione ordinari, difetti nella legittimazione ad agire, violazione della correttezza formale nella proposizione della domanda, oppure l'assenza di interesse giuridicamente rilevante alla tutela amministrativa richiesta. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023, facendo seguito alla relazione del magistrato Fabrizio Fornataro illustrata in udienza pubblica il 24 ottobre 2023.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso nella sua interezza, impedendo così un esame nel merito delle allegazioni della ricorrente circa l'illegittimità della graduatoria concorsuale e degli atti amministrativi ad essa connessi. Il giudice ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti, incluse quelle relative alla fase cautelare, stabilendo che ciascuna parte sopporti le proprie spese senza contribuzione dell'altra, il che normalmente accade quando il tribunale rileva vizi procedurali insanabili. La sentenza è stato ordinate all'autorità amministrativa per la sua esecuzione, concludendo definitivamente la vicenda processuale davanti al TAR.

Massima

Quando un ricorso amministrativo avverso provvedimenti in materia di concorsi pubblici presenta vizi di procedibilità insanabili, il giudice amministrativo deve dichiare l'improcedibilità senza entrare nel merito delle censure sostanziali, indipendentemente dall'ampiezza e dalla complessità dell'articolazione della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- del Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia a firma del Direttore Generale Delia Campanelli, con cui è approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso EEEE approvata con Decreto n. 2364 pubblicato in data 31 luglio 2019 dall'USR per la Lombardia e pubblicata in pari data;
- della graduatoria di merito compilata ai sensi dell'art. 10 del D.D.G. 1546/2018 dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- delle note DRLO 2295 del 25 luglio 2019 e 2180 del 19 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito per la procedura concorsuale relativa ai posti comuni nella scuola Primaria;
- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni giudicatrici per le classi di concorso AAAA, ADEE, ADAA, EEEE per la regione Lombardia che hanno effettuato il processo di verifica del possesso dei titoli di accesso dichiarati dai candidati e validati al fine dalla corretta formulazione delle graduatorie;
- nella parte in cui occorrer possa, di tutte le graduatorie, provvisorie e definitive, per la Regione Lombardia in relazione alle classi di concorso AAAA, EEEE, ADAA, ADEE del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018;
- della nota n. 13010 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 30 luglio 2019, a firma del Dirigente Yuri Coppi con cui le operazioni di immissione in ruolo, riguardanti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, originariamente programmate tra il 1 agosto e il 6 agosto p.v., sono posticipate a data successiva al 19 agosto 2019;
- nota n. 14244 pubblicata dall'USR per la Lombardia in data 19 luglio 2019;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai reclami presentati a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva;
- di tutti i riscontri del M.I.U.R., degli Uffici scolastici Regionali e di ogni diramazione, anche successivi e non conosciuti, ai ricorsi gerarchici ed in via di autotutela inoltrati all'Amministrazione al fine di ottenere la celere rettifica delle graduatorie;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2019, proposto da
Chiara Sala, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via di San Tommaso D'Aquino, 47;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carmen Chiacchio, Anna Maria Calì, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle relative alla fase cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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