Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202300279/2023

3i/p Immigrazione - Istanza Rinnovo/conversione Permesso Di Soggiorno - Silenzio

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Milano in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 01.12.2022;
per la condanna
dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito della condotta inadempiente del Ministero.
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirko Melluso, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Visto l’art. 117, comma 6 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione resistente.
Dispone la trattazione della domanda di risarcimento del danno con rito ordinario.
Spese riservate al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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