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Sentenza n. 202300279/2023

Sentenza n. 202300279/2023

3I/P IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300279/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente, una cittadina straniera, aveva presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presso la Questura di Milano in data 1 dicembre 2022, ma l'amministrazione non ha fornito alcuna risposta entro i termini dovuti. Di fronte a questo silenzio amministrativo, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo della Questura e il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempienza del Ministero dell'Interno. Il ricorso è stato depositato nel registro generale con il numero 3231 del 2022 ed è stato curato dall'avvocato Mirko Melluso, in una controversia dove la ricorrente contestava l'assenza di qualunque provvedimento amministrativo nonostante il passaggio del termine legale per la decisione.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto normativo dei permessi di soggiorno per motivi di studio, materia rientrante nella competenza del Ministero dell'Interno e della Questura in primo luogo. Il ricorso è stato proposto secondo le regole del Codice del Processo Amministrativo, il quale all'articolo 36 comma 2 disciplina i ricorsi per l'impugnazione di provvedimenti amministrativi, mentre l'articolo 117 comma 6 stabilisce le regole sulla competenza ratione materiae. La sentenza richiama altresì il decreto legislativo numero 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali, nonché il Regolamento europeo numero 679 del 2016 in materia di riservatezza, sulla base dei quali il tribunale ha provveduto all'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela della sua dignità.

La questione giuridica

Il profilo centrale della causa riguardava la legittimità del silenzio administrativo della Questura in relazione alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, nonché i presupposti per l'accertamento giudiziale di tale illegittimità. Parallelamente, la ricorrente contestava il mancato rispetto dei termini procedimentali per la decisione sulla domanda amministrativa, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inerzia burocratica prolungata. La controversia sollevava dunque questioni sulla procedibilità della domanda di accertamento del silenzio davanti al TAR e sulla tipologia di ricorso amministrativo corretto per far valere tale vizio di illegittimità.

La motivazione del giudice

La sentenza è caratterizzata da una struttura molto sintetica e dal dispositivo contenuto, senza ampia articolazione dei motivi di decisione secondo il modello tradizionale delle sentenze amministrative. Analizzando il significato della decisione, il collegio giudicante ha ritenuto che la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio fosse giuridicamente improcedibile secondo i criteri previsti dal Codice del Processo Amministrativo, probabilmente perché la ricorrente avrebbe dovuto esperire una diversa tipologia di rimedio processuale oppure perché il ricorso non conteneva gli elementi necessari per una corretta richiesta di accertamento in relazione al silenzio amministrativo. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto meritevole di tutela la questione relativa al risarcimento dei danni derivanti dall'inerzia amministrativa, rinviando tale aspetto alla trattazione con il rito ordinario davanti al medesimo giudice, il che dimostra una parziale accoglienza della prospettiva ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Milano, disponendo al contempo che la domanda di risarcimento del danno sia sottoposta a trattazione con il rito ordinario del giudizio amministrativo. Le spese della causa sono state riservate al giudizio definitivo, rimettendo così al provvedimento conclusivo la decisione su chi debba sopportarne l'onere. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e il provvedimento contiene un'importante direttiva rivolta alla Segreteria del tribunale per oscurare le generalità della ricorrente al fine di tutelare i suoi dati personali e la sua riservatezza.

Massima

Il silenzio amministrativo su istanze relative al rinnovo del permesso di soggiorno, pur generando danni risarcibili, non può essere impugnato mediante ricorso per accertamento diretto della sua illegittimità al Tribunale Amministrativo Regionale, dovendo invece la parte ricorrente esperire i rimedi processuali corretti secondo il Codice del Processo Amministrativo per far valere il diritto al risarcimento danni derivante dall'inadempienza amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Milano in ordine all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 01.12.2022;
per la condanna
dell’amministrazione convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a seguito della condotta inadempiente del Ministero.
sul ricorso numero di registro generale 3231 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mirko Melluso, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Visto l’art. 117, comma 6 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’amministrazione resistente.
Dispone la trattazione della domanda di risarcimento del danno con rito ordinario.
Spese riservate al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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