Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302428/2023
Igiene E Sanità Pubblica - Sgombero Locali
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 11/2018 dell'11 maggio 2018, notificata il 21 successivo, con la quale il Sindaco del Comune di Vigevano ha dichiarato inabitabile “l'alloggio sito in -OMISSIS- – piano terreno, seminterrato identificato catastalmente al Fg.-OMISSIS- mappale -OMISSIS- di proprietà del sig. -OMISSIS- (c.f. -OMISSIS-) in locazione alla sig.ra -OMISSIS- (c.f. -OMISSIS-)”, ordinando lo sgombero immediato dello stesso ed “avvertendo fin d'ora che, in caso di inottemperanza al presente ordine, l'alloggio verrà sgombrato coattivamente ricorrendo all'ausilio della Forza Pubblica”; 2) della relazione di sopralluogo dell'A.T.S. Pavia U.O.C. "Igiene e Sanità Pubblica" prot. n. 17464 del 12 aprile 2018, conosciuta in quanto menzionata nell'ordinanza n. 11/2018 che precede; 3) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 3.1.13 del Regolamento Locale d'Igiene, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1989 – n. 4/45266, nella parte in cui attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione dell'ordinanza di sgombero successivamente alla dichiarazione d'inabitabilità; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e successivo, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso; sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Branca Elena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Branca Elena in Milano, via G. Boni n. 33; Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigevano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune di Vigevano la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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