IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SGOMBERO LOCALI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302428/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La vicenda riguarda un alloggio sito a Vigevano, identificato come piano terreno seminterrato, proprietà privata dato in locazione a una signora. Il Sindaco del Comune di Vigevano ha emanato un'ordinanza, la numero undici del 2018, datata undici maggio dello stesso anno e notificata il ventuno successivo, mediante la quale ha dichiarato inabitabile l'immobile e ha ordinato lo sgombero immediato, minacciando l'esecuzione coattiva con l'ausilio della Forza Pubblica in caso di mancata ottemperanza. Tale ordinanza era stata emessa sulla base di una relazione di sopralluogo redatta dall'Agenzia di Tutela della Salute Pavia, sezione Igiene e Sanità Pubblica, protocollata il dodici aprile duemiladiciotto. Il ricorrente, la locataria dell'immobile, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sia l'ordinanza di dichiarazione di inabitabilità e sgombero, sia la relazione tecnica sottesa ad essa, contestandone la legittimità sia sul piano sostanziale che procedurale.
Il quadro normativo
La fattispecie ricade nell'ambito della competenza del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica, disciplinata dalle norme di legge sulla tutela della salute pubblica. Rilevante è l'articolo tre punto uno punto tredici del Regolamento Locale d'Igiene approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia il venticinque luglio millenovecentottantanove, numero quattro cinquantaseimiladuecentosessantasei, il quale attribuisce al Sindaco la competenza a dichiarare un immobile inabitabile e a ordinarne lo sgombero successivamente al riscontro delle condizioni di insalubrità. Tale norma si inserisce nel quadro della tutela della salubrità degli ambienti di vita, uno dei principi costituzionali fondamentali. Il Sindaco ha il potere-dovere di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute pubblica, ordinanze che si fondano necessariamente su valutazioni tecniche condotte da enti preposti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie degli immobili.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consisteva nella legittimità della dichiarazione di inabitabilità e dell'ordine di sgombero, in particolare sulla fondatezza dei presupposti fattici e sulla corretta applicazione della procedura prevista dalla normativa locale. Il ricorrente contestava sia la validità della relazione tecnica dell'ATS, sostenendo l'assenza di una documentazione adeguata circa le reali condizioni di insalubrità, sia la legittimità costituzionale dell'ordinanza del Sindaco sotto il profilo dei diritti tutelati, quali il diritto all'abitazione e il diritto al ricorso giurisdizionale. La controversia investiva dunque il delicato equilibrio tra il potere di intervento delle autorità sanitarie a tutela della collettività e i diritti soggettivi del privato proprietario e del locatario dell'immobile.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le ragioni difensive del Comune di Vigevano, ritenendo legittima sia la relazione tecnica dell'ATS sia l'ordinanza emanata dal Sindaco sulla base di essa. Dalla lettura dell'esito della sentenza, si deduce che il collegio giudicante ha valutato che la relazione dell'ente competente fosse fondata su presupposti fattici concreti e che le conclusioni ivi contenute circa le condizioni di insalubrità dell'immobile fossero adeguatamente documentate. Il TAR ha inoltre ritenuto che la procedura seguita fosse conforme alla normativa vigente, incluso il Regolamento Locale d'Igiene, e che non fossero stati violati diritti procedurali essenziali del ricorrente. Il percorso logico-giuridico del giudice ha dato prevalenza al principio della tutela della salute pubblica, quale interesse primario dello Stato, sulle doglianze del privato ricorrente.
La decisione
Il Tribunale ha definitivamente rigettato il ricorso in tutte le sue parti, mantenendo quindi in vigore l'ordinanza del Sindaco di dichiarazione di inabitabilità e l'ordine di sgombero dell'alloggio. Non è stato accolto neppure il ricorso incidentale avverso l'articolo tre punto uno punto tredici del Regolamento Locale d'Igiene. Il collegio giudicante ha altresì condannato la parte ricorrente al pagamento di tremila euro a favore del Comune di Vigevano per le spese processuali, oltre agli oneri di legge. L'ordinanza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente.
Massima
Il Sindaco legittimamente dichiara inabitabile un immobile e ordina lo sgombero quando provvede sulla base di una relazione tecnica redatta da ente competente in materia di igiene e sanità pubblica che documenti concrete condizioni di insalubrità pregiudizievoli per la salute degli occupanti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento 1) dell'ordinanza n. 11/2018 dell'11 maggio 2018, notificata il 21 successivo, con la quale il Sindaco del Comune di Vigevano ha dichiarato inabitabile “l'alloggio sito in -OMISSIS- – piano terreno, seminterrato identificato catastalmente al Fg.-OMISSIS- mappale -OMISSIS- di proprietà del sig. -OMISSIS- (c.f. -OMISSIS-) in locazione alla sig.ra -OMISSIS- (c.f. -OMISSIS-)”, ordinando lo sgombero immediato dello stesso ed “avvertendo fin d'ora che, in caso di inottemperanza al presente ordine, l'alloggio verrà sgombrato coattivamente ricorrendo all'ausilio della Forza Pubblica”; 2) della relazione di sopralluogo dell'A.T.S. Pavia U.O.C. "Igiene e Sanità Pubblica" prot. n. 17464 del 12 aprile 2018, conosciuta in quanto menzionata nell'ordinanza n. 11/2018 che precede; 3) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 3.1.13 del Regolamento Locale d'Igiene, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 1989 – n. 4/45266, nella parte in cui attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione dell'ordinanza di sgombero successivamente alla dichiarazione d'inabitabilità; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e successivo, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso; sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Giuseppe Feola e Branca Elena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Branca Elena in Milano, via G. Boni n. 33; Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Parlato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigevano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune di Vigevano la somma di euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese processuali, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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