Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301534/2023

Fondazione - Provvedimento Prefettizio Di Estinzione Per Impossibilità Di Raggiungere Lo Scopo

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
- del provvedimento di “estinzione della Fondazione DNArt per impossibilità di raggiungere lo scopo”, adottato - a seguito dell’Ordinanza con cui la Sez. I di Codesto Ecc.mo Tribunale aveva disposto il riesame del precedente provvedimento del 13 giugno 2018 - con atto recante prot. 14.12.626 del 21.01.2019, notificato via pec in data 28.01.2019;
- di tutti gli altri atti a questo premessi, connessi o consequenziali.
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Puccini, 3;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio pec come in atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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