FONDAZIONE - PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI ESTINZIONE PER IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LO SCOPO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202301534/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Consigliere per l’annullamento - del provvedimento di “estinzione della Fondazione DNArt per impossibilità di raggiungere lo scopo”, adottato - a seguito dell’Ordinanza con cui la Sez. I di Codesto Ecc.mo Tribunale aveva disposto il riesame del precedente provvedimento del 13 giugno 2018 - con atto recante prot. 14.12.626 del 21.01.2019, notificato via pec in data 28.01.2019; - di tutti gli altri atti a questo premessi, connessi o consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 893 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Italo Spagnuolo Vigorita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Puccini, 3; Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio pec come in atti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso indicato in epigrafe; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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