Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300994/2023

Edilizia - Reiezione Domanda Di Condono - Ripristino Stato Dei Luoghi

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Milano Ufficio Condono del 4.4.2016 ricevuto in data 21.4.2016 recante “Ripristino dello stato dei luoghi a seguito di reiezione domanda condono edilizio” (doc. 1);
- di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso:
- il provvedimento del Comune di Milano dell’11.8.2011 recante “Diniego istanza permesso di costruire in sanatoria” (doc. 2);
- la nota del Comune di Milano, Ufficio Condono, in data 25.1.2011, recante comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi degli artt. 7 e 10bis L. 241/1990 s.m.i. (doc. 3).
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2016, proposto da
Deber S.a.s. di Aldo De Bernardi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Rolando, Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio degli Avvocati Sala in Milano, via Hoepli, 3;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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