EDILIZIA - REIEZIONE DOMANDA DI CONDONO - RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300994/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Milano Ufficio Condono del 4.4.2016 ricevuto in data 21.4.2016 recante “Ripristino dello stato dei luoghi a seguito di reiezione domanda condono edilizio” (doc. 1); - di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso: - il provvedimento del Comune di Milano dell’11.8.2011 recante “Diniego istanza permesso di costruire in sanatoria” (doc. 2); - la nota del Comune di Milano, Ufficio Condono, in data 25.1.2011, recante comunicazione di avvio del procedimento di diniego ai sensi degli artt. 7 e 10bis L. 241/1990 s.m.i. (doc. 3). sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2016, proposto da Deber S.a.s. di Aldo De Bernardi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Rolando, Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio degli Avvocati Sala in Milano, via Hoepli, 3; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento a favore del Comune di Milano delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15% ed oneri riflessi, cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 3592/2023). Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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