Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202300722/2023
Edilizia - Autorizzazione Paesaggistica - Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento -del provvedimento definitivo di diniego sulla domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla pratica edilizia n. 4069 a firma -OMISSIS- -OMISSIS- emesso dal Comune di Menaggio in data 8 gennaio 2018 prot. 208/VI/3 e trasmesso con raccomandata ricevuta dal ricorrente il 15 gennaio 2018; nonché, per quanto occorra: - del preavviso di diniego espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Milano con nota 29 settembre 2017 prot. 8629; - del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Milano con nota 22 dicembre 2017 prot. 11538; - del parere contrario emesso dalla locale Commissione del Paesaggio nella seduta del 19 luglio 2017 verb. n. 2. Con espressa riserva di danni. Con vittoria di spese, oneri fiscali e tributari compresi. sul ricorso numero di registro generale 826 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Menaggio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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