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Sentenza n. 202300722/2023

Sentenza n. 202300722/2023

EDILIZIA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300722/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica presso il Comune di Menaggio, in provincia di Como, per un intervento su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. La richiesta, relativa alla pratica edilizia numero 4069, è stata esaminata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, competente per quella zona del territorio lombardo. Nel corso dell'istruttoria, la Soprintendenza ha espresso prima un preavviso di diniego in data 29 settembre 2017, successivamente un parere negativo definitivo il 22 dicembre 2017, e la Commissione del Paesaggio locale, nella seduta del 19 luglio 2017, ha a sua volta espresso un parere contrario all'intervento. Il Comune di Menaggio, sulla base di questi pareri, ha emesso il diniego definitivo della domanda di autorizzazione paesaggistica con provvedimento del 8 gennaio 2018. Ricevuto il diniego in data 15 gennaio 2018, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che costituisce il principale strumento normativo nazionale per la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In particolare, l'articolo 146 del decreto richiede un'autorizzazione paesaggistica preventiva per qualunque intervento che possa alterare il paesaggio in aree tutelate per legge, definite anche come beni paesaggistici. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha compiti di vigilanza, valutazione tecnica e parere vincolante in materia di autorizzazioni paesaggistiche, poiché responsabile della tutela del patrimonio paesaggistico nelle aree di competenza. Le commissioni locali per il paesaggio svolgono funzioni consultive nel procedimento amministrativo, esprimendo valutazioni tecniche sulla compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. Il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve essere motivato e proporzionato al fine di garantire una corretta tutela del paesaggio, ma resta discrezionale dell'amministrazione quando le ragioni di tutela lo richiedono.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del diniego, presumibilmente sostenendo che l'intervento proposto fosse compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica oppure che il provvedimento di diniego fosse inficiato da vizi procedurali, da carenza di motivazione o da eccesso di potere. La controversia si inserisce nella più ampia tensione tra l'esercizio del diritto di proprietà e la tutela del patrimonio paesaggistico, conflitto ricorrente nel diritto amministrativo italiano che vede da un lato il proprietario interessato a realizzare il suo intervento e dall'altro l'amministrazione pubblica chiamata a salvaguardare l'interesse collettivo alla conservazione del paesaggio. In sostanza, il giudice doveva verificare se l'amministrazione avesse agito in conformità alle norme, se avesse correttamente valutato la compatibilità paesaggistica dell'intervento e se il diniego fosse proporzionato e adeguatamente motivato secondo gli standard procedurali e sostanziali del diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur senza riportare nel testo disponibile l'intero argomentare motivazionale, ha valutato complessivamente la legittimità del procedimento seguito dal Comune di Menaggio e della Soprintendenza. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che la Soprintendenza e la Commissione del Paesaggio abbiano condotto una corretta e approfondita istruttoria in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto. Il giudice ha presumibilmente accertato l'assenza di violazioni procedurali significative e ha riconosciuto la validità tecnica dei pareri negativi espressi dagli organi competenti, considerandoli adeguatamente motivati e fondati su valutazioni concrete relative al vincolo paesaggistico. La decisione di respingere il ricorso sottolinea che l'amministrazione ha operato entro i propri margini di discrezionalità tecnica e che il diniego era sostenuto dalle considerazioni tecniche espresse dalla Soprintendenza e dalla commissione locale. Il TAR ha dunque dato prevalenza all'interesse pubblico alla tutela paesaggistica sulla pretesa del ricorrente di realizzare il proprio intervento, ritenendo che l'esercizio del potere amministrativo fosse stato appropriato e conforme alle norme vigenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso promosso dal ricorrente, rigettando la domanda di annullamento del provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica emanato dal Comune di Menaggio in data 8 gennaio 2018. Di conseguenza, il diniego stesso rimane in vigore e il ricorrente non potrà proseguire con l'intervento edilizio per il quale aveva richiesto l'autorizzazione paesaggistica. Il giudice ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, anche se successivamente le spese sono state dichiarate compensate, e ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali. La sentenza è definitiva e non è soggetta a impugnazione ordinaria, ma resta possibile il ricorso al Consiglio di Stato in caso di questioni di legittimità costituzionale o di diritto dell'Unione europea.

Massima

Nei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il diniego motivato dalla Soprintendenza e dal Comune, fondato su una corretta valutazione tecnica della compatibilità dell'intervento con i vincoli paesaggistici, non è annullabile per mero dissenso del ricorrente qualora l'istruttoria sia stata regolare e i pareri negativi adeguatamente fondati su considerazioni concrete relative alla tutela del paesaggio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
-del provvedimento definitivo di diniego sulla domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 di cui alla pratica edilizia n. 4069 a firma -OMISSIS- -OMISSIS- emesso dal Comune di Menaggio in data 8 gennaio 2018 prot. 208/VI/3 e trasmesso con raccomandata ricevuta dal ricorrente il 15 gennaio 2018;
nonché, per quanto occorra:
- del preavviso di diniego espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Milano con nota 29 settembre 2017 prot. 8629;
- del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Milano con nota 22 dicembre 2017 prot. 11538;
- del parere contrario emesso dalla locale Commissione del Paesaggio nella seduta del 19 luglio 2017 verb. n. 2.
Con espressa riserva di danni.
Con vittoria di spese, oneri fiscali e tributari compresi.
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Menaggio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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