Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300437/2023

Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento:
- dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 75 del 30.10.2017, con la quale il Comune di Nova Milanese, a seguito dell'avvio di un procedimento amministrativo volto all’accertamento dello stato dei luoghi, ha ordinato al ricorrente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile “posto in via Marsale n. 7 a Nova Milanese identificato Foglio 7 Part: 65 Sub: 1 Part: 65 Sub. 2 – Foglio 2 Part: 65 Sub. 3”, di provvedere al rispristino dello stato dei luoghi “secondo quanto autorizzato con concessione edilizia di cui alla PE 29/1957” entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza;
“nonché, se ed in quanto occorrer possa”:
- dei verbali di sopralluogo dell’11.10.2017 e del 27.10.2017 (“non conosciuti”) effettuati dalla Polizia locale del Comune di Nova Milanese, in forza dei quali sarebbe stata accertato che “il fabbricato in oggetto è delle seguenti dimensioni: m. 15,28 X 7,70 due piani fuori terra più sottotetto accessibile” e che “l’ultimo titolo edilizio efficace è la PE 29/57 […]”, dal quale emergerebbe, invece, che “l’ingombro dichiarato del fabbricato” sarebbe “pari a circa 12,10 x 7,60 due piani fuori terra oltre sottotetto non accessibile”;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto, “conosciuto e sconosciuto”, con riserva di proporre richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi.
sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2017, proposto da
Domenico Ciociola, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo n. 3;
Comune di Nova Milanese, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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