EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300437/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Domenico Ciociola, proprietario di un immobile situato in via Marsale numero 7 a Nova Milanese, ha ricevuto dal Comune un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi numero 75 datata 30 ottobre 2017. Questa ordinanza, emessa a conclusione di un procedimento amministrativo per l'accertamento della consistenza edilizia, lo obbligava a provvedere al ripristino secondo quanto precedentemente autorizzato da una concessione edilizia risalente al 1957, con un termine di novanta giorni dalla ricezione. Il ricorrente ha contestato sia l'ordinanza che i relativi verbali di sopralluogo redatti dalla Polizia locale nei giorni 11 e 27 ottobre 2017, ritenendo che gli accertamenti delle dimensioni effettuate negli stessi verbali fossero in contrasto con i dati tecnici della concessione originaria. Secondo il ricorrente, il fabbricato presenterebbe dimensioni significativamente diverse da quelle complessivamente risultanti dai rilievi comunali, con una discrepanza che avrebbe inficiato la validità dell'ordinanza.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme del Codice della procedura amministrativa in materia di ricorsi, dalle disposizioni in tema di edilizia e sicurezza del territorio, nonché dai principi generali sulla potestà amministrativa locale di accertamento dello stato dei luoghi e di adozione di ordinanze ripristinatorie. I comuni, in forza delle loro competenze in materia urbanistica ed edilizia, possono avviare procedimenti amministrativi per verificare la conformità dei fabbricati alle autorizzazioni rilasciate e, ove necessario, ordinare il ripristino dello stato dei luoghi quando riscontrino difformità rispetto ai titoli edilizi vigenti. L'ordinanza costituisce un atto amministrativo vincolante per il destinatario e la sua legittimità dipende dalla corretta motivazione, dalla competenza dell'organo che la emana e dalla fondata base fattuale su cui si fonda.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla legittimità dell'ordinanza di ripristino emessa dal Comune, in particolare se il Comune avesse correttamente accertato la non conformità dell'immobile rispetto alla concessione edilizia del 1957 e se, conseguentemente, l'ordinanza fosse giustificata da una solida base fattuale. Il ricorrente contendeva che i verbali di sopralluogo della Polizia locale contenessero dati tecnici non coerenti con la documentazione storica relativa alla concessione originaria, e che tale discrepanza rendesse illegittima l'ordinanza di ripristino. In gioco vi era dunque il problema della corretta acquisizione e valutazione dei dati fattici relativi alle dimensioni dell'immobile e della conseguente applicabilità dell'obbligo ripristinatorio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, pur non esplicitando una motivazione estesa nel testo conservatosi, ha ritenuto di respingere il ricorso, il che implica che il collegio abbia accolto le ragioni difensive del Comune e ritenuto legittima l'ordinanza impugnata. La decisione suggerisce che il giudice abbia valutato positivamente la procedura amministrativa seguita dal Comune, gli accertamenti compiuti dalla Polizia locale e la validità della base fattuale su cui poggiava l'ordinanza. Presumibilmente, il tribunale ha ritenuto che le difformità contestate dal ricorrente non fossero sufficientemente provate o che comunque non incidessero sulla legittimità dell'atto, ovvero che il Comune avesse agito dentro i margini della sua competenza amministrativa, correttamente motivando l'ordinanza sulla base dei riscontri acquisiti nel corso del procedimento. La compensazione delle spese, inoltre, indica che il giudice ha ritenuto la controversia equamente contesa, senza particolari iniquità procedurali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, ha respinto il ricorso proposto da Domenico Ciociola e ha dichiarato compensate le spese, significando che ognuna delle parti dovrà sostenere le proprie spese legali. L'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi numero 75 del 30 ottobre 2017 del Comune di Nova Milanese e i relativi verbali di sopralluogo rimangono dunque pienamente validi ed efficaci, e il proprietario rimane vincolato al versamento dell'obbligo di ripristino secondo le modalità ivi prescritte entro il termine originario. La sentenza è ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa.
Massima
La potestà amministrativa di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, esercitata da un comune in base ad accertamenti tecnici della Polizia locale, è legittima quando fondata su una regolare procedura amministrativa e su dati fattici acquisiti secondo le competenze dell'ente locale, pur in assenza di ricorsi del proprietario che provino, con evidenza incontestabile, la contraddittorietà radicale dei rilievi medesimi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento: - dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 75 del 30.10.2017, con la quale il Comune di Nova Milanese, a seguito dell'avvio di un procedimento amministrativo volto all’accertamento dello stato dei luoghi, ha ordinato al ricorrente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile “posto in via Marsale n. 7 a Nova Milanese identificato Foglio 7 Part: 65 Sub: 1 Part: 65 Sub. 2 – Foglio 2 Part: 65 Sub. 3”, di provvedere al rispristino dello stato dei luoghi “secondo quanto autorizzato con concessione edilizia di cui alla PE 29/1957” entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza; “nonché, se ed in quanto occorrer possa”: - dei verbali di sopralluogo dell’11.10.2017 e del 27.10.2017 (“non conosciuti”) effettuati dalla Polizia locale del Comune di Nova Milanese, in forza dei quali sarebbe stata accertato che “il fabbricato in oggetto è delle seguenti dimensioni: m. 15,28 X 7,70 due piani fuori terra più sottotetto accessibile” e che “l’ultimo titolo edilizio efficace è la PE 29/57 […]”, dal quale emergerebbe, invece, che “l’ingombro dichiarato del fabbricato” sarebbe “pari a circa 12,10 x 7,60 due piani fuori terra oltre sottotetto non accessibile”; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguenziale e presupposto, “conosciuto e sconosciuto”, con riserva di proporre richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi. sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2017, proposto da Domenico Ciociola, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo n. 3; Comune di Nova Milanese, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gravallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Milanese; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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