Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300389/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha ordinato al ricorrente “di provvedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in difformità ovvero in assenza di titoli abilitativi indicate in premessa ed individuate presso l'area sita in frazione -OMISSIS- a propria cura e spese”; - di ogni altro atto e provvedimento, tra cui i verbali dei sopralluoghi del 5 giugno 2017 e del 26 luglio 2017, nonché la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-; con motivi aggiunti del 22.12.2017, per l’annullamento: - del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio-rifiuto” di cui all’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001, formatosi in data 13 novembre 2017 a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dal medesimo art. 36, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- relativa agli interventi realizzati dal ricorrente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto provvedimento tacito di diniego, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti”; con motivi aggiunti del 16.5.2018, per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28 marzo 2018, nella parte in cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha di fatto implicitamente negato, con riferimento alle opere “pollaio”, “tettoia/copertura per mezzi agricoli” e “deposito”, l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto con istanza del ricorrente -OMISSIS-; - del parere prot. n.-OMISSIS-, acquisito al protocollo comunale n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 28 marzo 2018, nella parte in cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ha ritenuto che “in merito alle opere: realizzazione di pollaio, realizzazione di tettoia per mezzi agricoli, realizzazione di deposito … non è possibile l'accertamento della compatibilità paesaggistica”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuto” e compresi, ove occorresse: (i) la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si è dato atto, anche in tal caso di fatto implicitamente, del diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica sull’istanza -OMISSIS- con riferimento alle opere “pollaio”, “tettoia/copertura per mezzi agricoli” e “deposito”; (ii) il parere della Commissione del Paesaggio del Comune di Santa Margherita di Staffora espresso nella seduta del 9 novembre 2017, nella parte in cui è stato espresso parere negativo in ordine alla “costruzione deposito, pollaio, copertura per mezzi agricoli”; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.7.2018, per l’annullamento: - del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio-rifiuto” di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, formatosi in data 19 maggio 2018 a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dal medesimo art. 36, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- relativa agli interventi realizzati dal ricorrente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento e/o preordinato, conseguente e/o comunque connesso al suddetto provvedimento tacito di diniego, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti”, compresi, ove occorresse, l’eventuale parere negativo della commissione edilizia e la comunicazione comunale prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si asserisce che la documentazione fornita dal ricorrente è “incompleta”. sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Nora, Massimiliano Manganiello e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Massimiliano Manganiello in Milano, via Cadore, 36; Comune di Santa Margherita di Staffora, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Staffora e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge, nei sensi esposti in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →