EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300389/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un proprietario ha realizzato tre opere edilizie (un pollaio, una tettoia per ripari di mezzi agricoli e un deposito) nel territorio del Comune di Santa Margherita di Staffora senza acquisire i titoli abilitativi prescritti dalla legge. Una volta accertata l'irregolarità, il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, imponendo al ricorrente la rimozione delle costruzioni abusive a proprie cure e spese. In risposta, il ricorrente ha presentato una domanda di permesso di costruire in sanatoria intesa a regolarizzare retroattivamente le opere realizzate, ma tale istanza è stata respinta dall'amministrazione attraverso il meccanismo del silenzio-rifiuto, ovvero il decorso dei sessanta giorni previsti dalla legge senza un provvedimento esplicito di accoglimento. Contestualmente il ricorrente ha chiesto anche un accertamento di compatibilità paesaggistica per le medesime opere, richiesta che è stata negata dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province lombarde interessate, la quale ha ritenuto che le costruzioni non potessero essere ritenute compatibili con i vincoli paesaggistici insistenti sull'area.
Il quadro normativo
La materia edilizia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380, noto come Testo Unico dell'Edilizia, il quale stabilisce i principi fondamentali sulla legittimità delle costruzioni, sui procedimenti di autorizzazione e sui meccanismi di sanatoria delle opere realizzate in difformità. L'articolo 31 comma 2 attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la demolizione di costruzioni realizzate in assenza di titoli abilitativi oppure in difformità da questi, quale strumento di tutela della legalità edilizia e dell'ordine urbanistico. L'articolo 36 del medesimo testo regola specificamente il procedimento di rilascio dei permessi di costruire in sanatoria, prevedendo che qualora l'amministrazione non si pronunci esplicitamente entro il termine perentorio di sessanta giorni, il silenzio equivale a diniego della domanda, divenendo tale silenzio un provvedimento impugnabile davanti al giudice amministrativo. Per le opere localizzate in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, quale risulta essere l'area interessata, è inoltre obbligatorio acquisire un accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza competente, in conformità ai principi stabiliti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
La questione giuridica
La controversia aveva ad oggetto la legittimità complessiva dell'ordinanza di demolizione, la corretta applicazione del procedimento amministrativo relativo al silenzio-rifiuto sulla domanda di sanatoria, e la fondatezza del diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica opposto dalla Soprintendenza. Il ricorrente contestava infatti che la procedura seguita dal Comune fosse stata viziata sotto il profilo formale e sostanziale, asserendo altresì che le opere avessero carattere sanatoriabile e risultassero compatibili con la disciplina paesaggistica vigente per l'area. La questione risultava giuridicamente complessa perché coinvolgeva il delicato equilibrio tra il potere repressivo dell'amministrazione comunale di fronte alle violazioni edilizie e il diritto del proprietario di ottenere una regolarizzazione retroattiva delle opere, nonché l'esercizio del potere di valutazione tecnica della Soprintendenza in materia paesaggistica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto a un esame articolato dei diversi motivi di ricorso proposti dal ricorrente in sede principale e mediante i successivi motivi aggiunti, effettuando una distinzione tra quei profili ritenuti improcedibili secondo le regole del processo amministrativo e quelli invece meritevoli di esame nel merito della controversia. La sentenza evidenzia come il procedimento amministrativo delineato dal Testo Unico dell'Edilizia e dalle norme in tema di paesaggio costituisca un percorso formale e sostanziale vincolante, il cui rispetto è essenziale per la legittimità dei provvedimenti adottati. Il collegio giudicante ha valutato la conformità della procedura seguita sia dal Comune che dalla Soprintendenza rispetto alle norme applicabili, vagliando altresì la correttezza della qualificazione giuridica degli atti impugnati e della loro riconducibilità alle fattispecie normative richiamate dalle parti. La dichiarazione di improcedibilità di alcuni motivi di ricorso riflette una valutazione critica circa l'idoneità della forma e della articolazione con cui il ricorrente aveva dedotto determinate eccezioni secondo le modalità procedurali prescritte dal codice del processo amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, pronunciandosi definitivamente sul ricorso principale e sui motivi aggiunti proposti, ha dichiarato in parte improcedibili e in parte ha respinto nel merito le contestazioni del ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, secondo il criterio di equilibrio processuale. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, confermando in tal modo la legittimità sostanziale e formale dell'operato del Comune e della Soprintendenza nelle loro determinazioni relative all'ordinanza di demolizione e al diniego della sanatoria paesaggistica. Ne consegue che il ricorrente rimane assoggettato all'ordinanza di demolizione precedentemente emessa e deve provvedere alla rimozione delle opere edilizie realizzate in assenza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge.
Massima
L'ordinanza di demolizione di costruzioni edilizie realizzate in assenza di titoli abilitativi è legittima quando sia stata emanata secondo le procedure di legge e quando la successiva domanda di sanatoria sia stata correttamente rigettata, in specie qualora l'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto sia stato legittimamente negato dalla Soprintendenza competente sulla base della valutazione tecnica dei vincoli vigenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha ordinato al ricorrente “di provvedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in difformità ovvero in assenza di titoli abilitativi indicate in premessa ed individuate presso l'area sita in frazione -OMISSIS- a propria cura e spese”; - di ogni altro atto e provvedimento, tra cui i verbali dei sopralluoghi del 5 giugno 2017 e del 26 luglio 2017, nonché la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-; con motivi aggiunti del 22.12.2017, per l’annullamento: - del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio-rifiuto” di cui all’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001, formatosi in data 13 novembre 2017 a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dal medesimo art. 36, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- relativa agli interventi realizzati dal ricorrente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto provvedimento tacito di diniego, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti”; con motivi aggiunti del 16.5.2018, per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28 marzo 2018, nella parte in cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha di fatto implicitamente negato, con riferimento alle opere “pollaio”, “tettoia/copertura per mezzi agricoli” e “deposito”, l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto con istanza del ricorrente -OMISSIS-; - del parere prot. n.-OMISSIS-, acquisito al protocollo comunale n. -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 28 marzo 2018, nella parte in cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ha ritenuto che “in merito alle opere: realizzazione di pollaio, realizzazione di tettoia per mezzi agricoli, realizzazione di deposito … non è possibile l'accertamento della compatibilità paesaggistica”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso ai suddetti provvedimenti, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuto” e compresi, ove occorresse: (i) la comunicazione prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si è dato atto, anche in tal caso di fatto implicitamente, del diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica sull’istanza -OMISSIS- con riferimento alle opere “pollaio”, “tettoia/copertura per mezzi agricoli” e “deposito”; (ii) il parere della Commissione del Paesaggio del Comune di Santa Margherita di Staffora espresso nella seduta del 9 novembre 2017, nella parte in cui è stato espresso parere negativo in ordine alla “costruzione deposito, pollaio, copertura per mezzi agricoli”; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.7.2018, per l’annullamento: - del provvedimento tacito di diniego, quale effetto del “silenzio-rifiuto” di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, formatosi in data 19 maggio 2018 a seguito del decorso del termine di sessanta giorni previsto dal medesimo art. 36, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria prot. n. -OMISSIS- relativa agli interventi realizzati dal ricorrente oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto e/o provvedimento e/o preordinato, conseguente e/o comunque connesso al suddetto provvedimento tacito di diniego, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti”, compresi, ove occorresse, l’eventuale parere negativo della commissione edilizia e la comunicazione comunale prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui si asserisce che la documentazione fornita dal ricorrente è “incompleta”. sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Nora, Massimiliano Manganiello e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Massimiliano Manganiello in Milano, via Cadore, 36; Comune di Santa Margherita di Staffora, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Staffora e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge, nei sensi esposti in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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