Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300388/2023
Edilizia - Opere Abusive - Inottemperanza Alla Demolizione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Inverigo n. -OMISSIS-, non notificata, pubblicata all’Albo in data 31 maggio 2017, relativa ad “Autorizzazione ad intervenire in opposizione di terzo nella procedura esecutiva relativa ad aree divenute comunali a seguito di ordinanza di demolizione non eseguita (ord. n. 35 del 22/05/2004) – Autorizzazione al frazionamento mappali ai fini della trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001”; - della comunicazione del Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 14 febbraio 2017, notificata in data 7 marzo 2017; - nonché di ogni altro provvedimento della medesima Amministrazione presupposto, connesso, consequenziale, collegato o richiamato nei suddetti atti; - e per la contestuale condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni ingiusti, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittimità degli atti amministrativi posti in essere; quanto al ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento: - del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- – rapporto n. -OMISSIS-, a firma degli Agenti di Polizia locale, “mai notificato alla ricorrente”; - di ogni altro provvedimento della medesima Amministrazione presupposto, connesso, consequenziale, collegato o richiamato nei suddetti atti. sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Inverigo, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Inverigo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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