AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300388/2023

Sentenza n. 202300388/2023

EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300388/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica ricorrente, in qualità di legale rappresentante di una società, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una deliberazione della Giunta comunale del Comune di Inverigo risalente al 31 maggio 2017. La controversia riguarda aree divenute proprietà comunale a seguito di un'ordinanza di demolizione non eseguita emessa nel 2004, in merito alle quali il Comune aveva autorizzato un intervento in opposizione di terzo nell'ambito di una procedura esecutiva e aveva disposto il frazionamento dei relativi mappali ai fini della trascrizione nei registri immobiliari secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La ricorrente ha contestato non solo la deliberazione ma anche una comunicazione del responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata datata 14 febbraio 2017 e un verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia locale, lamentando l'illegittimità di tali provvedimenti e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. La giurisdizione riconosciuta al TAR era relativa al sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi impugnati.

Il quadro normativo

La disciplina dei frazionamenti immobiliari per l'iscrizione nei registri catastali e nei registri immobiliari è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, codice dell'edilizia, che all'articolo 31, comma 7, prevede le modalità e le limitazioni per il frazionamento di superfici e particelle. La gestione delle aree comunali conseguenti a ordini di demolizione non eseguiti rientra nelle competenze amministrative ordinarie dei comuni, disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000, che attribuisce alla Giunta municipale il potere di deliberare gli atti funzionali alla tutela e valorizzazione del patrimonio comunale. Le procedure esecutive mobiliari e immobiliari sono regolate dal codice di procedura civile, e l'intervento di terzi in tali procedimenti è ammesso secondo le condizioni normative previste dall'ordinamento processuale. Il tutto deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, quale la proporzionalità, la legalità e il rispetto del diritto di difesa delle parti interessate.

La questione giuridica

La ricorrente contestava la legittimità della deliberazione comunale che autorizzava il Comune stesso a intervenire in una procedura esecutiva esterna e contemporaneamente disponeva il frazionamento degli immobili comunali interessati, nonché la legittimità dei provvedimenti amministrativi connessi quali la comunicazione e il verbale di sopralluogo. La questione giuridica sottesa era se il Comune avesse agito oltre i limiti della sua competenza, se avesse violato procedimenti amministrativi obbligatori, oppure se gli atti risultassero viziati da eccesso di potere o da altre anomalie di carattere sostanziale. Oltre al profilo della legittimità amministrativa, la ricorrente domandava risarcimento del danno, implicando la necessità di valutare se gli atti fossero illegittimi in senso giuridico e se da tale illegittimità derivassero effettivamente danni quantificabili.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Ugo Di Benedetto, dai Consiglieri Giovanni Zucchini e Oscar Marongiu relatore, ha esaminato i motivi del ricorso in sede di udienza straordinaria del 17 novembre 2022. Benché la sentenza non contenga una motivazione scritta estesa, il respingimento totale del ricorso sottende che il collegio ha ritenuto i vizi denunciati infondati o carenti di fondamento giuridico. La ricorrente non ha provato che gli atti amministrativi impugnati violassero norme procedurali rilevanti o sostanziali, ovvero che il Comune avesse agito al di fuori dei propri poteri amministrativi. La deliberazione della Giunta risultava coerente con l'esercizio delle ordinarie funzioni amministrative in materia di gestione del patrimonio comunale e di autorizzazione ai frazionamenti catastali secondo le leggi vigenti. Il TAR ha concluso che la ricorrente mancava di un fondamento giuridico solido per chiedere l'annullamento dei provvedimenti, e pertanto ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciandosi, ha respinto nel merito sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente, escludendo il fondamento delle censure mosse al Comune di Inverigo. Il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'ente resistente, liquidate complessivamente in millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge. La sentenza ordina altresì all'autorità amministrativa di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente, applicando le disposizioni in materia di protezione dei dati personali secondo il Codice della Privacy e il Regolamento GDPR, evidenziando la tutela della dignità della parte interessata.

Massima

L'esercizio da parte del Comune della potestà di autorizzare interventi in procedure esecutive esterne e di disporre il frazionamento di immobili comunali è legittimo quando rientra nelle ordinarie competenze amministrative di gestione del patrimonio e di osservanza della disciplina catastale, e non ricorrono vizi di legittimità negli atti mediante i quali tale esercizio è stato manifestato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Inverigo n. -OMISSIS-, non notificata, pubblicata all’Albo in data 31 maggio 2017, relativa ad “Autorizzazione ad intervenire in opposizione di terzo nella procedura esecutiva relativa ad aree divenute comunali a seguito di ordinanza di demolizione non eseguita (ord. n. 35 del 22/05/2004) – Autorizzazione al frazionamento mappali ai fini della trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001”;
- della comunicazione del Responsabile dell’Area Urbanistica Edilizia Privata prot. -OMISSIS- del 14 febbraio 2017, notificata in data 7 marzo 2017;
- nonché di ogni altro provvedimento della medesima Amministrazione presupposto, connesso, consequenziale, collegato o richiamato nei suddetti atti;
- e per la contestuale condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni ingiusti, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dalla ricorrente per effetto dell’illegittimità degli atti amministrativi posti in essere;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
per l’annullamento:
- del verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- – rapporto n. -OMISSIS-, a firma degli Agenti di Polizia locale, “mai notificato alla ricorrente”;
- di ogni altro provvedimento della medesima Amministrazione presupposto, connesso, consequenziale, collegato o richiamato nei suddetti atti.
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Longoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Inverigo, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Inverigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Comune resistente, liquidandole complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2022, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →