Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202303113/2023
Edilizia - Opere Abusive - Demolizione E Riduzione In Pristino
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento dell'atto comunale in data 1.8.2016 n. 132, per il rispristino dello stato dei luoghi dell'area catastalmente identificata al Foglio 15, mappali 813 e 13 sita in Lainate. Unitamente a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi ed in particolare l'atto in data 31.1.2011 prot. n. 2963, della Direzione Generale Casa e Opere - Regione Lombardia, non noto, nonché il Diniego di permesso di costruire in Sanatoria n. 140 del 4.6.2011, non noto ed il Diniego di permesso di costruire in Sanatoria n. 141 dell’1.3.2012, non noto. sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Am Strade S.r.l. in Liquidazione, Zeta Costruzioni S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Ranzani, Gianluca Luigi Donato, con domicilio eletto presso lo studio Gianlucaluigi Donato in Legnano, piazza Carroccio, 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Bachmann, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Lainate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso il suo studio in Busto Arsizio, via G. Ferraris, 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Aldo Travi in Busto Arsizio, via G. Ferraris 7; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lainate; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili. Condanna parte ricorrente, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune intimato che si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali ed oneri accessori Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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