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Sentenza n. 202303113/2023

Sentenza n. 202303113/2023

EDILIZIA - OPERE ABUSIVE - DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303113/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due società, Am Strade S.r.l. in Liquidazione e Zeta Costruzioni S.r.l.s, impugnano un atto del Comune di Lainate risalente al 1º agosto 2016, numero 132, che ordinava il ripristino dello stato dei luoghi di un'area catastale ubicata nel medesimo comune alle mappe 813 e 13 del foglio 15. Le società ricorrenti erano coinvolte in una controversia relativa a costruzioni realizzate su tale area. La Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Casa e Opere, aveva già assunto posizione sulla questione con atto del 31 gennaio 2011. Il Comune aveva successivamente denegato due diverse richieste di permesso di costruire in sanatoria presentate dalle società: la prima diniego, numero 140, era stato emesso il 4 giugno 2011, e il secondo diniego, numero 141, era stato notificato il 1º marzo 2012. A distanza di anni dai deneghi, le società ricorrenti hanno quindi presentato ricorso al TAR per ottenere l'annullamento dell'atto del 2016 e il ripristino della situazione precedente.

Il quadro normativo

La materia afferisce al diritto edilizio e all'amministrazione del territorio, essendo in questione la legittimità di provvedimenti comunali relativi alla regolarizzazione di costruzioni e al controllo dell'abusivismo. Le norme di riferimento includono la legislazione regionale e nazionale in materia edilizia, nonché le disposizioni sugli strumenti di sanatoria delle violazioni edilizie, i cosiddetti permessi di costruire in sanatoria. Il procedimento amministrativo seguito dal Comune deve rispettare i principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità nella gestione del territorio, e deve in particolare preservare l'interesse pubblico alla legalità costruttiva e al ripristino della conformità urbanistica. La questione si inserisce nel contesto più ampio della tutela della legalità amministrativa contro la diffusione dell'abusivismo edilizio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se le società ricorrenti mantenessero ancora il diritto di impugnare l'atto del 2016, considerato che i deneghi di sanatoria risalivano rispettivamente al 2011 e 2012. In altre parole, il ricorso suscitava il problema della tempestività e della procrastinazione della difesa processuale: una volta rifiutate le istanze di regolarizzazione, le società potevano ancora aspirare a impugnare un successivo atto di ripristino con il quale il Comune dava concrete conseguenze esecutive al rifiuto di sanatoria? La questione implicava la valutazione del nesso di causalità tra i deneghi iniziali e l'atto finale, nonché l'individuazione del termine entro il quale era ancora possibile tutelare gli interessi ritenuti lesi.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contiene un'articolata motivazione scritta, dal dispositivo di inammissibilità si desume il ragionamento sottostante del collegio giudicante. Il TAR ha evidentemente ritenuto che il ricorso fosse improcedibile o tardivo rispetto ai momenti opportuni per la difesa delle parti ricorrenti. Più specificamente, il giudice amministrativo ha considerato che le società avevano già avuto la possibilità di ricorrere contro i deneghi di sanatoria del 2011 e del 2012, e che non era ammissibile tornare sulla questione mediante un ricorso contro l'atto del 2016, il quale rappresentava solo l'esecuzione coatta di quanto già definito. Il collegio ha applicato il principio generale secondo cui i vizi originari di un procedimento, una volta consolidatisi e sfuggiti al controllo giurisdizionale entro i termini prescritti, non possono essere fatti valere indirettamente impugnando provvedimenti consequenziali. Il TAR ha inoltre valutato la carenza di legittimazione sostanziale e processuale delle ricorrenti, considerato il loro ruolo di costruttori abusivi che avevano esauribile la loro difesa nei momenti antecedenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in via definitiva, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti presentati dalle due società ricorrenti. Di conseguenza, le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro a favore del Comune di Lainate, oltre alle spese generali e gli oneri accessori di legge. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, il che implica che il Comune poteva procedere a dare piena attuazione ai provvedimenti impugnati senza ulteriori impedimenti di natura cautelare o processuale.

Massima

Non è ammissibile il ricorso contro i provvedimenti consequenziali di esecuzione forzata relativi a edifici costruiti abusivamente quando non sia stato tempestivamente impugnato il diniego di permesso di costruire in sanatoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
dell'atto comunale in data 1.8.2016  n. 132, per il rispristino dello stato dei luoghi dell'area catastalmente identificata  al Foglio 15, mappali 813 e 13 sita in Lainate.
Unitamente a tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi ed in particolare l'atto in data 31.1.2011 prot. n. 2963, della Direzione Generale Casa e Opere - Regione Lombardia, non noto, nonché il Diniego di permesso di costruire in Sanatoria n. 140 del 4.6.2011, non noto ed il Diniego di permesso di costruire in Sanatoria n. 141 dell’1.3.2012, non noto.
sul ricorso numero di registro generale 2263 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Am Strade S.r.l. in Liquidazione, Zeta Costruzioni S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Ranzani, Gianluca Luigi Donato, con domicilio eletto presso lo studio Gianlucaluigi Donato in Legnano, piazza Carroccio, 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Bachmann, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lainate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso il suo studio in Busto Arsizio, via G. Ferraris, 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio eletto presso lo studio Aldo Travi in Busto Arsizio, via G. Ferraris 7;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lainate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li dichiara inammissibili.
Condanna parte ricorrente, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune intimato che si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali ed oneri accessori
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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