Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202303085/2023

Edilizia - Attuazione Convenzione Urbanistica - Rimborso Somme - Diniego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota del Comune di Caronno Pertusella prot. n. 17066/2015 del 30. 7 .2015 a firma del Sindaco con cui ha comunicato che “le somme richieste da codesta società con la nota in oggetto non sono alla stessa dovute e non saranno pertanto versate”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l'accertamento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso della somma versata pari ad euro 1.321.817,17 o della somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa riguardante le somme versate in relazione alle convenzioni urbanistiche stipulate in data 25.5.2006, rep. 10.882, notaio Paola Cianci e 7.5.2009, rep. 20.140, notaio Paola Cianci;
- della risoluzione in parte qua delle convenzioni urbanistiche stipulate in data 25.5.2006, rep. 10.882, notaio Paola Cianci e 7.5.2009, rep. 20.140, notaio Paola Cianci per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cod. civ. per causa non imputabile alla ricorrente;
- in via subordinata, dell'indebito pagamento in favore del Comune della somma di Euro 1.321.817,17 e della somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.;
- in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento di taluna delle domande sopra formulate, del difetto di causa giustificativa del pagamento al Comune della somma di 1.321.817,17 e della somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;
nonché per la condanna del comune di caronno pertusella
- in via principale, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di Euro 1.321.817,17 oltre ad. interessi e rivalutazione monetaria per effetto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cod. civ., ovvero di verifica dell'indebito pagamento del predetto importo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.;
- in via subordinata, al pagamento di una somma pari ad Euro 1.321.817,17 o del diverso importo giudicato di giustizia a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento patrimoniale del Comune;
- in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto dell'incameramento da parte dell'amministrazione stessa della somma escussa da determinarsi in corso di causa;
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2015, proposto da
Opus One Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Galimberti, Valeria Todaro, con domicilio digitale come da Pec da registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Davide Galimberti in Milano, via Pasteur, 24;
Comune di Caronno Pertusella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami, Valentina Vavassori, con domicilio digitale come da Pec da registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a.  presso lo studio dell’avv. Carlo Cerami in Milano, Galleria S.Babila, 4/A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Pertusella;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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