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Sentenza n. 202303085/2023

Sentenza n. 202303085/2023

EDILIZIA - ATTUAZIONE CONVENZIONE URBANISTICA - RIMBORSO SOMME - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303085/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Opus One Srl ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando una nota del Sindaco del Comune di Caronno Pertusella datata 30 luglio 2015 (protocollo 17066/2015) con cui l'Amministrazione comunale comunicava il diniego di pagamento per le somme richieste dalla società. La controversia trae origine da due convenzioni urbanistiche stipulate dalla medesima società con il Comune rispettivamente il 25 maggio 2006 e il 7 maggio 2009, entrambe autenticate dal notaio Paola Cianci. In relazione a tali convenzioni, la società aveva versato al Comune la somma complessiva di euro 1.321.817,17 che riteneva, al momento del ricorso, dovuta secondo gli obblighi ivi previsti. La Società Opus One contestava il diniego del Comune e chiedeva al giudice amministrativo di accertare il suo diritto al rimborso di quanto versato, invocando fondatamente sia l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione delle convenzioni che il carattere indebito dei pagamenti effettuati.

Il quadro normativo

La materia delle convenzioni urbanistiche rappresenta uno dei settori di maggior conflittualità tra cittadini e amministrazioni pubbliche, giacché interessando sia il diritto privato che il diritto amministrativo. Le convenzioni medesime sono disciplinate dal codice civile sotto il profilo della loro validità e della loro risoluzione, in particolare mediante l'articolo 1463 del codice civile che regola l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore. Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti eventualmente indebiti, trovano applicazione l'articolo 2033 del codice civile relativo all'indebito pagamento vero e proprio e l'articolo 2041 del codice civile concernente l'ingiustificato arricchimento. Il giudizio amministrativo di ricorso è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, e il TAR segue specifiche procedure di istruzione e decisione, in questo caso secondo l'articolo 87, comma 4-bis, relativo all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il rimborso delle somme versate in esecuzione delle convenzioni urbanistiche, sia sulla base della sopravvenuta impossibilità di esecuzione delle stesse convenzioni che sulla base della natura indebitamente versata dei pagamenti effettuati. In particolare era controverso se le obbligazioni discendenti dalle convenzioni permanessero valide e vincolanti al tempo della decisione oppure se, per cause non imputabili alla Società ricorrente, fossero divenute impossibili da eseguire o, ancora, se il versamento fosse privo di causa giustificativa alla luce della normativa codicistica in tema di pagamenti indebiti. La questione implicava una valutazione complessa della validità e dell'esecutorietà nel tempo di atti contrattuali tra privato e pubblica amministrazione, nonché della compatibilità tra gli obblighi contrattuali e il successivo assetto normativo e fattuale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, dopo la discussione della causa all'udienza straordinaria del 15 dicembre 2023 e l'esame di tutti gli atti depositati, ha ritenuto opportuno non pronunciarsi nel merito delle questioni giuridiche sollevate dalla ricorrente, bensì di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale valutazione comporta che il collegio giudicante ha accertato come tra il momento della proposizione del ricorso nel 2015 e il momento della decisione nel 2023 si sia verificata una modifica della situazione di fatto o di diritto tale da elimare completamente l'interesse della Società ricorrente al giudizio amministrativo. È possibile inferire che nel lungo intervallo temporale trascorso, le parti abbiano risolto la controversia attraverso un accordo transattivo, ovvero che la questione sia stata definita per il tramite di altri procedimenti, oppure ancora che circostanze sopravvenute abbiano reso il ricorso no longer rilevante o pratico nella sua utilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo così il giudizio amministrativo senza necessità di pronunciarsi sulle domande sostanziali della ricorrente. Ha inoltre provveduto a compensare le spese di lite tra le parti, il che comporta che ciascuna delle medesime dovrà sopportare i propri costi legali e procedurali senza condanna dell'una a favore dell'altra per il ristoro delle spese. La sentenza è ordinata a essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità prescritte dall'ordinamento del processo amministrativo.

Massima

La carenza di interesse della parte ricorrente sopravvenuta nel corso del giudizio amministrativo determina l'improcedibilità del ricorso per estinzione del conflitto giurisdizionale, indipendentemente dal fondamento delle eccezioni formulate nel merito della causa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della nota del Comune di Caronno Pertusella prot. n. 17066/2015 del 30. 7 .2015 a firma del Sindaco con cui ha comunicato che “le somme richieste da codesta società con la nota in oggetto non sono alla stessa dovute e non saranno pertanto versate”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti;
nonché per l'accertamento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso della somma versata pari ad euro 1.321.817,17 o della somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa riguardante le somme versate in relazione alle convenzioni urbanistiche stipulate in data 25.5.2006, rep. 10.882, notaio Paola Cianci e 7.5.2009, rep. 20.140, notaio Paola Cianci;
- della risoluzione in parte qua delle convenzioni urbanistiche stipulate in data 25.5.2006, rep. 10.882, notaio Paola Cianci e 7.5.2009, rep. 20.140, notaio Paola Cianci per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cod. civ. per causa non imputabile alla ricorrente;
- in via subordinata, dell'indebito pagamento in favore del Comune della somma di Euro 1.321.817,17 e della somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.;
- in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi di mancato accoglimento di taluna delle domande sopra formulate, del difetto di causa giustificativa del pagamento al Comune della somma di 1.321.817,17 e della somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;
nonché per la condanna del comune di caronno pertusella
- in via principale, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di Euro 1.321.817,17 oltre ad. interessi e rivalutazione monetaria per effetto della risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cod. civ., ovvero di verifica dell'indebito pagamento del predetto importo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.;
- in via subordinata, al pagamento di una somma pari ad Euro 1.321.817,17 o del diverso importo giudicato di giustizia a titolo di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento patrimoniale del Comune;
- in ogni caso, al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto dell'incameramento da parte dell'amministrazione stessa della somma escussa da determinarsi in corso di causa;
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2015, proposto da
Opus One Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Galimberti, Valeria Todaro, con domicilio digitale come da Pec da registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Davide Galimberti in Milano, via Pasteur, 24;
Comune di Caronno Pertusella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami, Valentina Vavassori, con domicilio digitale come da Pec da registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a.  presso lo studio dell’avv. Carlo Cerami in Milano, Galleria S.Babila, 4/A;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caronno Pertusella;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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