Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202303082/2023

Edilizia - Permesso Di Costruire In Sanatoria - Diniego - Ordinanza Demolizione E Riduzione In Pristino

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento:
- della “ordinanza di demolizione e rimozione e rimessa in pristino dei luoghi” n. 11/2018 - prot. n. 1782 del 24 agosto 2018, e contestuale diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di cui alla richiesta del ricorrente prot. n. 1604 del 14 settembre 2017, per le opere “pollaio, tettoia per mezzi agricoli e deposito”, notificata al ricorrente in data 27 agosto 2018, con cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha negato il rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria relativamente alla predette opere ed ordinato al ricorrente “di provvedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in difformità ovvero in assenza di titoli abilitativi indicate in premessa, ed in specie di: - nuova costruzione in legno adibita a pollaio/ricovero galline; - nuova costruzione in legno adibita a deposito attrezzi; - nuova costruzione di copertura in legno adibita a ricovero mezzi agricoli e automezzi individuate presso l'area sita in frazione Santa Margherita di questo Comune, NCT al Foglio n. 12 Sez. A Mappali nn. 234 – 646, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”, con l’avvertimento che “ove nel termine sopra assegnato non provvedesse a quanto ordinato si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 3, 4, 4-bis, e 5 dell'art. 31, d.P.R. 380/2001 …”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso alla suddetta ordinanza, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti” e compresi, ove necessario:
- i verbali dei sopralluoghi in data 5 giugno 2017 prot. 916 ed in data 26 luglio 2017, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 917 del 5 giugno 2017, ed in parte qua il parere della Commissione del Paesaggio del Comune di Santa Margherita di Staffora espresso nella seduta del 9 novembre 2017, la “nota” prot. n. 4590 del 22 febbraio 2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, tutti richiamati nell’atto in questa sede impugnato e già gravati nell’ambito del ricorso n. R.G. 2065/2017;
- il preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 prot. n. 1459 del 3 luglio 2018 ed il parere della commissione edilizia ivi citato, nella parte in cui dovesse esprimersi in senso negativo in relazione alle opere di cui trattasi;
e per la condanna
delle Amministrazioni pubbliche resistenti al risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2018, proposto da
Franco Scabini, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cadore, 36;
Comune di Santa Margherita di Staffora, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio e Varese, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Staffora, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio e Varese;
Vista la nota del 6.11.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorrente, con nota depositata il 6.11.2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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