EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DINIEGO - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303082/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Franco Scabini aveva realizzato tre costruzioni in legno su un terreno di sua proprietà situato in frazione Santa Margherita nel comune di Santa Margherita di Staffora, in provincia di Pavia, precisamente un pollaio adibito a ricovero di galline, un deposito per attrezzi agricoli e una tettoia destinata al ricovero di mezzi agricoli e automezzi. Le opere erano state eseguite completamente prive dei necessari titoli abilitativi di natura edilizia. A seguito di sopralluoghi effettuati dall'amministrazione comunale nei mesi di giugno e luglio 2017, il Comune ha notificato al ricorrente un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi che contestualmente negava anche il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da lui richiesto con domanda protocollata il 14 settembre 2017. Mediante tale ordinanza del 24 agosto 2018, l'amministrazione comunale imponeva al ricorrente di demolire autonomamente le tre costruzioni entro un termine perentorio di novanta giorni, avvertendolo che in caso di mancata ottemperanza avrebbe provveduto d'ufficio alle spese dell'amministrazione stessa.
Il quadro normativo
La controversia trovava la sua disciplina nel Testo Unico Edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, in particolare nell'articolo 31, comma 2, che attribuisce ai sindaci la competenza e il potere di ordinare la demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi per le costruzioni realizzate in assenza di titoli abilitativi o in totale difformità dalle loro prescrizioni. Accanto a tale potere ordinatorio, lo stesso Testo Unico disciplina le procedure di sanatoria ordinaria alle quali il ricorrente aveva fatto ricorso, ovvero gli articoli 36 e seguenti che prevedono la possibilità di regolarizzare costruzioni difformi mediante il rilascio in sanatoria dei permessi o delle comunicazioni inziali di inizio attività. La competenza procedurale in materia rientra nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale secondo l'articolo 134, comma 1, lettera b, del Codice del Processo Amministrativo. Inoltre, la controversia coinvolgeva il profilo del vincolo paesaggistico e archeologico poiché nella valutazione del diniego era intervenuta la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
La questione giuridica
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di demolizione e il contestuale diniego della sanatoria chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare tali provvedimenti e di condannare le amministrazioni pubbliche resistenti al risarcimento dei danni subiti. La questione centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento negativo di sanatoria e della conseguente imposizione di demolizione per costruzioni di carattere accessorio come un pollaio e una tettoia, costruzioni che la jurisprudenza amministrativa ha spesso considerato sotto il profilo della sostanziale marginalità nel contesto dello sfruttamento agricolo del fondo. Rilevante era inoltre l'aspetto della corretta acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e dell'archeologia, nonché la valutazione circa la proporzionalità dello strumento coercitivo della demolizione rispetto alla natura e all'entità delle violazioni edilizie commesse.
La motivazione del giudice
La sentenza non contiene una motivazione nel merito della controversia, poiché il ricorrente ha dichiarato mediante comunicazione depositata il 6 novembre 2023 di non possedere ulteriormente l'interesse necessario per il proseguimento del ricorso. Dinanzi a tale dichiarazione, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso secondo la disciplina di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c, del Codice del Processo Amministrativo, un istituto che consente di estinguere il giudizio quando viene meno durante il corso del procedimento l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere un pronunciamento favorevole. Il fatto che il ricorrente abbia dichiarato la perdita di interesse nel corso del procedimento suggerisce che lo stesso abbia trovato una soluzione alternativa alla controversia, quale potrebbe essere una demolizione volontaria delle opere, la stipulazione di una transazione o di un accordo bonario con l'amministrazione, oppure l'acquisizione della sanatoria per altra via amministrativa nel corso del procedimento parallelo già instaurato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella Sezione Seconda ha dichiarato il ricorso numero R.G. 2525/2018 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, estinguendo in tal modo il giudizio senza decidere il merito della controversia. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che determina che ciascuna parte sopporterà le proprie spese senza obbligo di rimborso verso l'altra parte, ed è stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. La sentenza è stata pronunciata dalla Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia riunita in camera di consiglio il 15 dicembre 2023 in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati Giovanni Zucchini nella qualità di Presidente e Oscar Marongiu nella qualità di Estensore.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse estingue il procedimento senza decidere nel merito e lascia fermi gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato, salvo che il ricorrente abbia nel frattempo ottenuto il soddisfacimento della propria pretesa attraverso altre modalità o strumenti procedimentali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento: - della “ordinanza di demolizione e rimozione e rimessa in pristino dei luoghi” n. 11/2018 - prot. n. 1782 del 24 agosto 2018, e contestuale diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di cui alla richiesta del ricorrente prot. n. 1604 del 14 settembre 2017, per le opere “pollaio, tettoia per mezzi agricoli e deposito”, notificata al ricorrente in data 27 agosto 2018, con cui il Comune di Santa Margherita di Staffora ha negato il rilascio del richiesto permesso di costruire in sanatoria relativamente alla predette opere ed ordinato al ricorrente “di provvedere, ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, alla demolizione e rimozione delle opere realizzate in difformità ovvero in assenza di titoli abilitativi indicate in premessa, ed in specie di: - nuova costruzione in legno adibita a pollaio/ricovero galline; - nuova costruzione in legno adibita a deposito attrezzi; - nuova costruzione di copertura in legno adibita a ricovero mezzi agricoli e automezzi individuate presso l'area sita in frazione Santa Margherita di questo Comune, NCT al Foglio n. 12 Sez. A Mappali nn. 234 – 646, a propria cura e spese, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”, con l’avvertimento che “ove nel termine sopra assegnato non provvedesse a quanto ordinato si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 3, 4, 4-bis, e 5 dell'art. 31, d.P.R. 380/2001 …”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso alla suddetta ordinanza, “anche ove, eventualmente, allo stato non conosciuti” e compresi, ove necessario: - i verbali dei sopralluoghi in data 5 giugno 2017 prot. 916 ed in data 26 luglio 2017, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 917 del 5 giugno 2017, ed in parte qua il parere della Commissione del Paesaggio del Comune di Santa Margherita di Staffora espresso nella seduta del 9 novembre 2017, la “nota” prot. n. 4590 del 22 febbraio 2018 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, tutti richiamati nell’atto in questa sede impugnato e già gravati nell’ambito del ricorso n. R.G. 2065/2017; - il preavviso di diniego ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 prot. n. 1459 del 3 luglio 2018 ed il parere della commissione edilizia ivi citato, nella parte in cui dovesse esprimersi in senso negativo in relazione alle opere di cui trattasi; e per la condanna delle Amministrazioni pubbliche resistenti al risarcimento del danno. sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2018, proposto da Franco Scabini, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Manganiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cadore, 36; Comune di Santa Margherita di Staffora, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga 23; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio e Varese, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita di Staffora, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio e Varese; Vista la nota del 6.11.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che il ricorrente, con nota depositata il 6.11.2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse; Ritenuto che le spese del giudizio possano essere compensate, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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