Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202301008/2023
Edilizia - Permesso Di Costruire - Diniego
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento Prot. n. 2670 datato 08 settembre 2017, notificato in data 14 settembre 2017, con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Inarzo significava alla ricorrente il diniego definitivo del Permesso di costruire richiesto in data 11.07.2017, Prot. n. 2116, per la realizzazione di opere di recinzione sul terreno di proprietà censito catastalmente al foglio 6, mappali nn. 23, 687 e 702 (doc. 1); - della nota Prot. n. 2495 datata 19 agosto 2017, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Inerzo significava, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di Permesso di Costruire dell'11.07.2017, Prot. n. 2116 (doc. 2); - della disposizione di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio di Inarzo, nonché dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano di Governo del Territorio approvata con la delibera consiliare n. 9 del 18 aprile 2016, attualmente in attesa di pubblicazione sul B.U.R.L., avente ad oggetto “Recinzioni” (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2017, proposto da Claudia Galmarini, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, 18; Comune di Inarzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Inarzo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Inarzo delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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