EDILIZIA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202301008/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Claudia Galmarini, proprietaria di un terreno ubicato nel Comune di Inarzo (provincia di Varese), ha presentato in data 11 luglio 2017 una richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione di opere di recinzione sul suo terreno censito in catasto al foglio 6, mappali numeri 23, 687 e 702. Nei termini previsti dal procedimento amministrativo, il 19 agosto 2017 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, come prescritto dall'articolo 10-bis della Legge n. 241/90. Successivamente, con provvedimento del 8 settembre 2017 notificato il 14 settembre dello stesso anno, il Responsabile ha emanato il diniego definitivo del Permesso di Costruire. La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia sia il diniego definitivo che la precedente comunicazione dei motivi ostativi, nonché l'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio di Inarzo che disciplina le recinzioni.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema del procedimento amministrativo di rilascio dei permessi di costruire e nella normativa urbanistica comunale che regola le recinzioni. L'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 prevede l'obbligo per l'amministrazione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda prima dell'emanazione del diniego definitivo, garantendo il contraddittorio preventivo. Il Comune di Inarzo ha disciplinato le modalità di realizzazione delle recinzioni mediante l'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio vigente, nonché attraverso una variante approvata con delibera consiliare n. 9 del 18 aprile 2016. Tali norme tecniche rappresentano la disciplina definitiva alle quali devono conformarsi gli interventi di recinzione nel territorio comunale, costituendo prescrizioni cogenti ai fini del rilascio dei permessi di costruire.
La questione giuridica
La questione risoluta dalla sentenza riguarda la legittimità del diniego del Permesso di Costruire opposto dal Comune alla ricorrente, con specifico riferimento alla conformità delle opere di recinzione proposte alle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio di Inarzo. La ricorrente contestava il diniego sostenendo presumibilmente che le opere di recinzione costituissero intervento lecito oppure che il Comune non avesse motivato adeguatamente l'impossibilità di realizzarle secondo le norme comunali. Si trattava di accertare se le recinzioni proposte fossero effettivamente incompatibili con le disposizioni regolamentari applicabili, ovvero se il procedimento amministrativo fosse stato condotto con le dovute garanzie procedurali e con una motivazione idonea a giustificare il diniego.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e della discussione delle parti, ha valutato nel merito la conformità delle opere proposte alle norme comunali vigenti. Il collegio giudicante ha ritenuto che la documentazione e gli elementi della causa dimostrassero la legittimità del diniego opposto dal Comune sulla base delle disposizioni tecniche applicabili in materia di recinzioni. Il TAR ha quindi confermato che l'Amministrazione comunale aveva correttamente applicato l'articolo 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio, respingendo la pretesa della ricorrente. Il ragionamento sotteso alla decisione evidenzia che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio costituiscono disciplina vincolante per il rilascio dei permessi di costruire e che il Comune aveva agito in conformità a tali norme nell'emanare il provvedimento di diniego.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Claudia Galmarini, confermando la legittimità del provvedimento di diniego del Permesso di Costruire emanato dal Comune di Inarzo. La sentenza ordina che la ricorrente paghi le spese di lite a favore del Comune, liquidate in euro duemila, oltre gli accessori di legge tra i quali l'imposta sul valore aggiunto, le spese generali e la provvigione dell'avvocato nella misura del quindici per cento. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 11 aprile 2023 ed è immediatamente esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa.
Massima
Il Comune è legittimato a negare il permesso di costruire per opere di recinzione qualora non rispondano alle specifiche prescrizioni tecniche contenute nelle Norme di Attuazione del Piano di Governo del Territorio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento Prot. n. 2670 datato 08 settembre 2017, notificato in data 14 settembre 2017, con il quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Inarzo significava alla ricorrente il diniego definitivo del Permesso di costruire richiesto in data 11.07.2017, Prot. n. 2116, per la realizzazione di opere di recinzione sul terreno di proprietà censito catastalmente al foglio 6, mappali nn. 23, 687 e 702 (doc. 1); - della nota Prot. n. 2495 datata 19 agosto 2017, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Inerzo significava, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di Permesso di Costruire dell'11.07.2017, Prot. n. 2116 (doc. 2); - della disposizione di cui all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Governo del Territorio di Inarzo, nonché dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano di Governo del Territorio approvata con la delibera consiliare n. 9 del 18 aprile 2016, attualmente in attesa di pubblicazione sul B.U.R.L., avente ad oggetto “Recinzioni” (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2017, proposto da Claudia Galmarini, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Giovanni sul Muro, 18; Comune di Inarzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Inarzo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento a favore del Comune di Inarzo delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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