Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202302738/2023
Commercio - Esercizio Commercio Ambulante - Fiera Di S. Ambrogio - Sospensione Partecipazione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento - delle due note in data 5 novembre 2018 a firma del Direttore di Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano con cui è stata disposta la “sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018” con riferimento alle autorizzazioni commerciali n. -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Trezzano S/N; - della “sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018” riferita all’autorizzazione commerciale n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Trezzano S/N (già intestata al signor -OMISSIS- e da questi ceduta al ricorrente) e dalla graduatoria provvisoria della fiera da cui risulta la sospensione medesima, e confermata dall’Ufficio Fiere del Comune di Milano con mail del 16 novembre 2018; nonché dei provvedimenti in tali note richiamati e specificatamente: - del disciplinare fieristico atti PG 512364/2017 (art. 8); - del Bando pubblico di partecipazione alle fiere per il commercio su aree pubbliche – anno 2017 (punto 4); - della succitata graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva, ad oggi non nota, se ed in quanto sarà approvata; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; nonché per il risarcimento di ogni danno patito e patiendo derivato dall’adozione dei suddetti atti nel caso che, in conseguenza di essi, non fosse consentita la partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio 2018. sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Angioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6; Ernesto Pesenti, Mariateresa Viola, Giuseppe Congiusti, Massimiliano Dardano, Mirella Bricola, Luigi Mario Carlucci, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Considerato che con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento – e, in via cautelare, la sospensione – dei provvedimenti indicati in epigrafe (con cui il Comune di Milano ha disposto la «sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018» nei confronti della sua impresa individuale) e ha altresì avanzato una (invero generica) domanda di risarcimento del danno «patito a patiendo in diretta conseguenza della sospensione delle autorizzazioni in essere e della eventualmente mancata possibilità di svolgere in base ad esse la Fiera di S. Ambrogio nell’anno in corso»; 2. Considerato che con ordinanza Tar Milano, I, 6 dicembre 2018, n. 1714, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris; 3. Considerato che con memoria depositata in data 16 ottobre 2023, il Comune di Milano ha rilevato che nelle more della definizione del giudizio «l’impresa individuale -OMISSIS- è stata cancellata dal Registro imprese della CCIAA in data 24 settembre 2019» e ha conseguentemente notato la sussistenza dei presupposti per una «dichiarazione di improcedibilità [del gravame] con compensazione delle spese di lite», osservando che «la decisione del presente ricorso non comport[erebbe] nessuna utilità al ricorrente»; 4. Rilevato che – all’udienza straordinaria del 16 novembre 2023 – parte ricorrente, pur sollecitata a contraddire sul punto, nulla ha argomentato in relazione alla dedotta eccezione di improcedibilità e non ha manifestato la persistenza di un interesse alla definizione del ricorso neppure ai fini risarcitori; 5. Ritenuto che in ragione del contegno processuale tenuto dal ricorrente (che, oltre a non aver nulla contraddetto sulla persistenza di un proprio interesse alla decisione del presente ricorso nonostante la cancellazione dal registro delle imprese della sua ditta individuale, non ha neppure dedotto né provato alcunché in ordine agli asseriti danni oggetto della domanda di risarcimento) sussistano i presupposti per una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sia in ordine alla domanda di annullamento degli atti gravati (relativi alla sospensione dalla partecipazione a una fiera da tempo ormai conclusa), sia in ordine alla generica domanda di risarcimento del danno articolata del ricorso (non supportata da alcuna argomentazione, né da alcuna allegazione); 6. Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter tuttavia compensare le spese del giudizio, tenuto conto sia della peculiarità del caso di specie, sia dell’assenso espresso sul punto da parte del Comune resistente nella nota del 16 ottobre 2023; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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