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Sentenza n. 202302738/2023

Sentenza n. 202302738/2023

COMMERCIO - ESERCIZIO COMMERCIO AMBULANTE - FIERA DI S. AMBROGIO - SOSPENSIONE PARTECIPAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302738/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un imprenditore individuale titolare di un'impresa iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio ha subito un provvedimento amministrativo del Comune di Milano, precisamente dalle note del Direttore di Area Attività Produttive e Commercio datate 5 novembre 2018, con cui è stata disposta la sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018 in riferimento a autorizzazioni commerciali per il commercio su aree pubbliche. La sospensione concerneva autorizzazioni commerciali precedentemente rilasciate dal Comune di Trezzano sul Naviglio e, per una di esse, era relativa a un'autorizzazione originariamente intestata a un terzo successivamente ceduta al ricorrente. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento mediante ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento della sospensione e il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del medesimo provvedimento, ritenendo di subire un danno economico dalla mancata partecipazione alla fiera. Nel corso della pendenza del giudizio, in data 24 settembre 2019, l'impresa individuale ricorrente è stata cancellata dal Registro delle imprese della Camera di Commercio, fatto questo destinato a incidere profondamente sulla viabilità procedurale della controversia.

Il quadro normativo

La materia della partecipazione a fiere commerciali su aree pubbliche è regolata da disciplinari fieristici e bandi pubblici emanati dalle amministrazioni comunali, in questo caso dal Comune di Milano, e costituisce esercizio di funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche. Rilevanti sono i principi del diritto amministrativo processuale e sostanziale relativi alla configurazione e al mantenimento dell'interesse della parte nel corso del processo amministrativo, nonché alla persistenza delle condizioni per la ricorribilità del provvedimento amministrativo. Nel caso specifico trovano applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle identità delle parti nel provvedimento. Il ricorrente aveva contestato specificamente il disciplinare fieristico (atti PG 512364/2017, articolo 8) e il Bando pubblico di partecipazione alle fiere per il commercio su aree pubbliche dell'anno 2017.

La questione giuridica

Il nodo giuridico centrale della controversia concerne la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio e alla decisione della causa, circostanza che determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo. La questione assume particolare rilevanza considerando che la Fiera di S. Ambrogio 2018, oggetto della sospensione, si era ormai conclusa al momento della decisione e che l'impresa individuale ricorrente non sussisteva più come soggetto giuridico iscritto nel Registro. Ulteriormente, la domanda risarcitoria era stata formulata dal ricorrente in termini estremamente generici, senza articolazione specifica, quantificazione dei danni né allegazione e prova dei medesimi, il che rendeva problematica l'utilità pratica della prosecuzione della controversia anche sul versante del ristoro del danno.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ripercorre le vicende procedurali precedenti, ricordando che con ordinanza del 6 dicembre 2018, numero 1714, il Tribunale aveva già respinto una domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Successivamente, il Comune di Milano ha eccepito formalmente, mediante memoria depositata il 16 ottobre 2023, che la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle imprese della Camera di Commercio determina la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, in quanto la decisione non potrebbe comunque apportare alcuna utilità pratica al ricorrente. Il ricorrente, sebbene sollecitato espressamente all'udienza straordinaria del 16 novembre 2023 a controbattere l'eccezione di improcedibilità, non ha fornito alcuna argomentazione, non ha manifestato la persistenza di un proprio interesse alla decisione e non ha neanche offerto argomenti circa l'utilità della prosecuzione sul piano risarcitorio. Significativamente, il ricorrente non ha dedotto né provato alcunché relativamente ai danni asseriti nella domanda risarcitoria, limitandosi a una generica allegazione senza supporto documentale o argomentativo. In considerazione di questo contegno processuale passivo e carente, il TAR ritiene di dover accogliere l'eccezione di improcedibilità, constatando che i presupposti per la continuazione del giudizio non sussistono più.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sia rispetto alla domanda di annullamento dei provvedimenti di sospensione (concernenti una fiera ormai conclusa) sia rispetto alla domanda di risarcimento del danno articolata genericamente nel ricorso. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, decisione adottata tenuto conto della peculiarità delle circostanze del caso specifico e dell'assenso espresso dal Comune di Milano sulla compensazione medesima nella memoria del 16 ottobre 2023. La sentenza è ordinata essere eseguita dall'autorità amministrativa in conformità ai dettami della legge. Il Tribunale provvede inoltre all'oscuramento delle generalità delle parti nel testo della sentenza al fine di tutelarne i diritti e la dignità in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la situazione giuridica soggettiva della parte ricorrente si sia modificata in modo sostanziale, rendendo la decisione incapace di apportare alcuna utilità concreta al ricorrente, in particolare allorché l'impresa individuale ricorrente sia stata cancellata dal registro competente e l'evento amministrativo oggetto della controversia sia ormai consumato nel tempo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- delle due note in data 5 novembre 2018 a firma del Direttore di Area Attività Produttive e Commercio del Comune di Milano con cui è stata disposta la “sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018” con riferimento alle autorizzazioni commerciali n. -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Trezzano S/N;
- della “sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018” riferita all’autorizzazione commerciale n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di Trezzano S/N (già intestata al signor -OMISSIS- e da questi ceduta al ricorrente) e dalla graduatoria provvisoria della fiera da cui risulta la sospensione medesima, e confermata dall’Ufficio Fiere del Comune di Milano con mail del 16 novembre 2018;
nonché dei provvedimenti in tali note richiamati e specificatamente:
- del disciplinare fieristico atti PG 512364/2017 (art. 8);
- del Bando pubblico di partecipazione alle fiere per il commercio su aree pubbliche – anno 2017 (punto 4);
- della succitata graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva, ad oggi non nota, se ed in quanto sarà approvata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per il risarcimento
di ogni danno patito e patiendo derivato dall’adozione dei suddetti atti nel caso che, in conseguenza di essi, non fosse consentita la partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio 2018.
sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Angioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia e Anna Tavano, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;
Ernesto Pesenti, Mariateresa Viola, Giuseppe Congiusti, Massimiliano Dardano, Mirella Bricola, Luigi Mario Carlucci, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Considerato che con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento – e, in via cautelare, la sospensione – dei provvedimenti indicati in epigrafe (con cui il Comune di Milano ha disposto la «sospensione dalla partecipazione alla Fiera di S. Ambrogio edizione 2018» nei confronti della sua impresa individuale) e ha altresì avanzato una (invero generica) domanda di risarcimento del danno «patito a patiendo in diretta conseguenza della sospensione delle autorizzazioni in essere e della eventualmente mancata possibilità di svolgere in base ad esse la Fiera di S. Ambrogio nell’anno in corso»;
2. Considerato che con ordinanza Tar Milano, I, 6 dicembre 2018, n. 1714, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris;
3. Considerato che con memoria depositata in data 16 ottobre 2023, il Comune di Milano ha rilevato che nelle more della definizione del giudizio «l’impresa individuale -OMISSIS- è stata cancellata dal Registro imprese della CCIAA in data 24 settembre 2019» e ha conseguentemente notato la sussistenza dei presupposti per una «dichiarazione di improcedibilità [del gravame] con compensazione delle spese di lite», osservando che
«la decisione del presente ricorso non comport[erebbe] nessuna utilità al ricorrente»;
4. Rilevato che – all’udienza straordinaria del 16 novembre 2023 – parte ricorrente, pur sollecitata a contraddire sul punto, nulla ha argomentato in relazione alla dedotta eccezione di improcedibilità e non ha manifestato la persistenza di un interesse alla definizione del ricorso neppure ai fini risarcitori;
5. Ritenuto che in ragione del contegno processuale tenuto dal ricorrente (che, oltre a non aver nulla contraddetto sulla persistenza di un proprio interesse alla decisione del presente ricorso nonostante la cancellazione dal registro delle imprese della sua ditta individuale, non ha neppure dedotto né provato alcunché in ordine agli asseriti danni oggetto della domanda di risarcimento) sussistano i presupposti per una declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sia in ordine alla domanda di annullamento degli atti gravati (relativi alla sospensione dalla partecipazione a una fiera da tempo ormai conclusa), sia in ordine alla generica domanda di risarcimento del danno articolata del ricorso (non supportata da alcuna argomentazione, né da alcuna allegazione);
6. Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter tuttavia compensare le spese del giudizio, tenuto conto sia della peculiarità del caso di specie, sia dell’assenso espresso sul punto da parte del Comune resistente nella nota del 16 ottobre 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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