Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202301287/2023
Collocamento Di Segnali E Abbattimento Degli Ostacoli Non Compatibili Con La Sicurezza Della Navigazione Aerea
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento - del provvedimento ENAC – Direzione Aeroportuale Lombardia prot. ENAC-EBG-28/02/2018-0021519-P, trasmesso a SEA a mezzo pec in data 28.02.2018, avente ad oggetto “Collocamento dei segnali (art. 712 CdN) e all'abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea (art. 714 CdN)”; - in parte qua, della nota ENAC – Direzione Operazioni Nord – Ovest prot. ENAC-TNO-06/04/2018-0036014-P, trasmessa a SEA a mezzo pec in data 06.04.2018, nella parte in cui viene richiesto a SEA di “… adeguare le Sez. 18.1 e 18.2 dei Manuali di Aeroporto alle disposizioni contenute nella nota prot. 21519/2018 della Direzione Aeroportuale Lombardia, in particolare per quanto concerne le azioni in presenza di nuovi ostacoli (temporanei o permanenti) non autorizzati ovvero non conformi all'autorizzazione ENAC”; - di ogni atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con i provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2018, proposto da SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Federica Fischetti in Milano, via Amadei n. 8; l’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ENAV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bulfoni e Francesca Crivellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Federico Bulfoni in Milano, largo Richinin. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di ENAV S.p.A. e di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che col ricorso in epigrafe la Società SEA ha impugnato il provvedimento ENAC – Direzione Aeroportuale Lombardia prot. ENAC-EBG-28/02/2018-0021519-P trasmesso a SEA a mezzo pec in data 28 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Collocamento dei segnali (art. 712 CdN) e all’abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea (art. 714 CdN)”; Considerato: che nelle more del giudizio in esame, con sentenza n. 402 del 26 aprile 2022, passata in giudicato, il T.a.r. Lombardia – sede di Brescia ha accolto il ricorso proposto da altra Società destinataria e annullato in parte il provvedimento in parola – atto amministrativo generale - ivi gravato; che, trattandosi di atto generale, il giudicato produce effetto anche nei confronti dell’odierna ricorrente; che, con memoria depositata in giudizio il 7 aprile 2023, il difensore ha, perciò, dichiarato il venir meno dell’interesse della Società ricorrente ad una decisione di merito; Ritenuto: che conseguentemente il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse; che, anche in ragione dell’esito del giudizio, si ravvisino i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando: - dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto; - dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:
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