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Sentenza n. 202301287/2023

Sentenza n. 202301287/2023

COLLOCAMENTO DI SEGNALI E ABBATTIMENTO DEGLI OSTACOLI NON COMPATIBILI CON LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202301287/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento amministrativo che disponeva il collocamento di segnali di navigazione aerea e l'abbattimento di strutture o ostacoli ritenuti incompatibili con la sicurezza della navigazione in una determinata zona aeroportuale o di rotta. Il ricorrente, presumibilmente proprietario o possessore di edifici, antenne, strutture o altre costruzioni interessate dal provvedimento di abbattimento, ha impugnato innanzi al TAR Lombardia il decreto che imponeva l'eliminazione di questi ostacoli. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, tuttavia, sopravvennero circostanze di fatto che modificarono sostanzialmente la situazione originaria: l'ostacolo potrebbe essere stato effettivamente abbattuto, il provvedimento potrebbe essere stato revocato dall'amministrazione oppure potrebbe venuta meno la situazione concreta che generava il conflitto, determinando così una sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire la controversia.

Il quadro normativo

La materia della navigazione aerea è disciplinata dalle norme della legge dell'aviazione civile e dalle regolamentazioni internazionali sulla sicurezza degli spazi aerei, nonché dalle disposizioni che attribuiscono all'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) il compito di identificare e far rimuovere gli ostacoli che costituiscono pericolo per i voli. Le amministrazioni locali e gli enti territoriali hanno il dovere di collaborare all'applicazione di tali normative e di provvedere all'eliminazione degli ostacoli attraverso provvedimenti amministrativi. La disciplina vigente prevede che strutture, edifici e altre opere che superano determinate altezze o che si trovano in aree soggette a vincoli di navigazione possono essere sottoposte ad obblighi di segnalazione visiva o notturna oppure, quando incompatibili con la sicurezza, debbano essere abbattute. Il sistema normativo internazionale e comunitario conferisce ampi poteri alle autorità competenti al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea come bene collettivo primario.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di abbattimento degli ostacoli dal punto di vista procedimentale e sostanziale: il ricorrente contestava presumibilmente l'adeguatezza della previa istruttoria amministrativa, la proporzionalità della misura, ovvero il rispetto dei principi di necessità e sussidiarietà. In particolare, poteva ritenersi discusso se il provvedimento fosse stato adottato previa corretta valutazione della natura e del grado del pericolo effettivo per la navigazione, se fossero stati considerati alternative meno lesive e se fossero state rispettate le procedure di partecipazione procedimentale. La questione comportava un bilanciamento tra l'esigenza primaria di sicurezza della navigazione aerea, interesse collettivo prevalente, e la protezione del diritto di proprietà e dell'interesse economico del ricorrente.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento giudiziale innanzi al TAR, accadde che la situazione di fatto sulla quale poggiava la controversia si modificò sostanzialmente per causa sopravvenuta. Tale modificazione fu ritenuta dal collegio giudicante idonea a determinare l'estinzione dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio. Ciò potrebbe essersi verificato perché l'ostacolo era stato concretamente rimosso, eliminando così la lesione che il ricorso aveva inteso conseguire, oppure perché l'amministrazione aveva revocato il provvedimento impugnato, rendendo in tal modo privo di effetto il titolo della controversia. Il giudice amministrativo, applicando il principio della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, ritenne che non fosse più necessario proseguire nel merito della controversia, poiché venuta meno la utilità della decisione per il ricorrente medesimo, in quanto il risultato pratico voluto dalla sentenza non avrebbe potuto modificare la situazione consolidatasi.

La decisione

Il TAR Lombardia, sezione quarta, ha pronunciato sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale provvedimento ha comportato l'estinzione della controversia senza pronunciamento nel merito della fondatezza delle doglianze sulla legittimità del provvedimento amministrativo di abbattimento. La decisione ha comportato che il ricorrente non ha potuto ottenere dal giudice una pronuncia favorevole sulla validità della propria contestazione, pur essendo venuta meno la lesione pratica dei propri diritti attraverso il mutamento sopravvenuto della situazione fattuale.

Massima

L'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo viene meno per sopravvenuta carenza di interesse quando la situazione di fatto sulla quale poggia il motivo della controversia sia stata già modificata per causa indipendente dal ricorso stesso, rendendo così priva di utilità pratica la pronuncia giudiziale richiesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Rita Tricarico,	Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento ENAC – Direzione Aeroportuale Lombardia prot. ENAC-EBG-28/02/2018-0021519-P, trasmesso a SEA a mezzo pec in data 28.02.2018, avente ad oggetto “Collocamento dei segnali (art. 712 CdN) e all'abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea (art. 714 CdN)”;
- in parte qua, della nota ENAC – Direzione Operazioni Nord – Ovest prot. ENAC-TNO-06/04/2018-0036014-P, trasmessa a SEA a mezzo pec in data 06.04.2018, nella parte in cui viene richiesto a SEA di “… adeguare le Sez. 18.1 e 18.2 dei Manuali di Aeroporto alle disposizioni contenute nella nota prot. 21519/2018 della Direzione Aeroportuale Lombardia, in particolare per quanto concerne le azioni in presenza di nuovi ostacoli (temporanei o permanenti) non autorizzati ovvero non conformi all'autorizzazione ENAC”;
- di ogni atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2018, proposto da
SEA - Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Federica Fischetti in Milano, via Amadei n. 8;
l’ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ENAV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Bulfoni e Francesca Crivellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Federico Bulfoni in Milano, largo Richinin.  6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ENAV S.p.A. e di ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che col ricorso in epigrafe la Società SEA ha impugnato il provvedimento ENAC – Direzione Aeroportuale Lombardia prot. ENAC-EBG-28/02/2018-0021519-P trasmesso a SEA a mezzo pec in data 28 febbraio 2018 avente ad oggetto: “Collocamento dei segnali (art. 712 CdN) e all’abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea (art. 714 CdN)”;
Considerato:
che nelle more del giudizio in esame, con sentenza n. 402 del 26 aprile 2022, passata in giudicato, il T.a.r. Lombardia – sede di Brescia ha accolto il ricorso proposto da altra Società destinataria e annullato in parte il provvedimento in parola – atto amministrativo generale - ivi gravato;
che, trattandosi di atto generale, il giudicato produce effetto anche nei confronti dell’odierna ricorrente;
che, con memoria depositata in giudizio il 7 aprile 2023, il difensore ha, perciò, dichiarato il venir meno dell’interesse della Società ricorrente ad una decisione di merito;
Ritenuto:
che conseguentemente il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
che, anche in ragione dell’esito del giudizio, si ravvisino i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023,  con l'intervento dei magistrati:

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