Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202300448/2023
Cassa Conguaglio Per Il Settore Elettrico - Componenti Tariffarie - Intimazione Di Pagamento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo depositato il 6 agosto 2015 e ai motivi aggiunti depositati il successivo 5 novembre 2015 - del provvedimento prot. n. 6927 adottato in data 1 luglio 2015 dal Coordinatore della Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse della Cassa Conguaglio Settore Elettrico (C.C.S.E.), successivamente noto, con il quale è stato intimato alla società ricorrente di provvedere al pagamento, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, della somma di euro 8.601.703,93 a titolo di componenti tariffarie e/o saldi e acconti di perequazione, nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali (in particolare: a) il provvedimento prot. n. 8199 in data 6 agosto 2015, recante intimazione di pagamento della somma di euro 8.601.703,93; b) il provvedimento prot. n. 5091 in data 10 giugno 2015 recante intimazione di pagamento della somma di euro 84.144,67 a titolo di interessi per ritardato pagamento delle componenti tariffarie; c) il provvedimento prot. n. 10728 in data 5 ottobre 2015, recante intimazione di pagamento della somma di euro 8.791.113,23 a titolo di componenti tariffarie e/o saldi e acconti di perequazione), e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione; sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Metanprogetti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola, Enrico Rabino, Cristiana Gallia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia; Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Conguaglio Settore Elettrico; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore della Cassa Conguaglio Settore Elettrico, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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