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Sentenza n. 202300448/2023

Sentenza n. 202300448/2023

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - COMPONENTI TARIFFARIE - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300448/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Metanprogetti Srl ha promosso ricorso amministrativo avverso una serie di provvedimenti emanati dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico (CCSE), un ente incaricato della gestione dei flussi finanziari nel settore energetico. Nel corso del 2015 la società ricorrente è stata destinataria di molteplici intimazioni di pagamento relative a componenti tariffarie, saldi e acconti di perequazione, nonché interessi per ritardato pagamento, per un importo complessivo che superava i 17 milioni di euro. Il provvedimento principale contestato era stato adottato il 1 luglio 2015 dal Coordinatore della Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse della CCSE e successivamente reiterato con ulteriori determinazioni. La ricorrente aveva depositato il ricorso il 6 agosto 2015 e successivamente aveva presentato motivi aggiunti il 5 novembre 2015, richiedendo l'annullamento di tutti i provvedimenti ritenuti illegittimi. L'udienza pubblica si è svolta solamente il 7 febbraio 2023, a distanza di quasi otto anni dalla presentazione del ricorso.

Il quadro normativo

La controversia riguardava la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Cassa Conguaglio Settore Elettrico nell'esercizio delle sue funzioni di riscossione delle componenti tariffarie dovute dai soggetti operanti nel settore energetico nazionale. Tali componenti sono disciplinate da una complessa normativa del settore elettrico che attribuisce all'ente di conguaglio competenze in materia di calcolo, liquidazione e riscossione dei saldi e degli acconti di perequazione. I provvedimenti impugnati erano basati su determinate ed elaborate liquidazioni di debiti tariffari che il ricorrente contestava sul piano della legittimità amministrativa. La controversia si inquadra nel sistema dei giudizi di legittimità amministrativa per impugnazione di atti amministrativi lesivi di diritti e interessi legittimi.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia consisteva nella legittimità delle intimazioni di pagamento emesse nei confronti della società ricorrente per l'importo complessivo di decine di milioni di euro a titolo di componenti tariffarie e acconti di perequazione. La ricorrente lamentava presumibilmente vizi procedurali, violazioni normative o errori nei calcoli sottostanti le liquidazioni. Nel corso dei sette anni intercorsi tra il deposito del ricorso e l'udienza, la situazione fattuale sottostante la controversia evidentemente si era trasformata, con il sopravvenire di circostanze tali da rendere il ricorso giudiziale privo della sua naturale utilità pratica. La carenza sopravvenuta di interesse a ricorrere costituiva un presupposto processuale essenziale che il giudice doveva rilevare d'ufficio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, giunto all'esame della causa dopo quasi otto anni, ha rilevato che nel corso del tempo la situazione fattuale ed economica sottostante il ricorso aveva subito trasformazioni tali da determinare l'estinzione pratica della controversia. La sopravvenuta carenza di interesse rappresenta una causa di improcedibilità del ricorso quando venga meno l'utilità della sentenza ovvero quando il ricorrente non abbia più un concreto interesse a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato. Il giudice amministrativo rilevò che le circostanze oggettive della causa erano mutate in modo sostanziale, rendendo il ricorso privo di quella funzione di tutela che caratterizza il giudizio amministrativo. Tale valutazione è stata ritenuta dal collegio sufficientemente comprovata dal complesso della documentazione e dalle risultanze procedurali, tanto da determinare l'accoglimento della causa su questo presupposto processuale. La decisione è stata resa con un provvedimento che rileva d'ufficio il vizio procedurale, secondo la naturale funzione di controllo del giudizio amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronunciamento comporta l'archiviazione della causa senza un merito sulla legittimità degli atti impugnati, in quanto la tutela giurisdizionale è divenuta priva di effettiva utilità pratica. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%, a favore della Cassa Conguaglio Settore Elettrico. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie previste dal diritto processuale amministrativo.

Massima

La sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere costituisce causa di improcedibilità del ricorso amministrativo quando, per effetto del mutamento della situazione fattuale e giuridica originaria, venga meno l'utilità pratica della sentenza e non sussista alcun concreto vantaggio per la parte dall'ottenimento dell'annullamento dell'atto impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo depositato il 6 agosto 2015 e ai motivi aggiunti depositati il successivo 5 novembre 2015
- del provvedimento prot. n. 6927 adottato in data 1 luglio 2015 dal Coordinatore della Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse della Cassa Conguaglio Settore Elettrico (C.C.S.E.), successivamente noto, con il quale è stato intimato alla società ricorrente di provvedere al pagamento, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, della somma di euro 8.601.703,93 a titolo di componenti tariffarie e/o saldi e acconti di perequazione,
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali (in particolare: a) il provvedimento prot. n. 8199 in data 6 agosto 2015, recante intimazione di pagamento della somma di euro 8.601.703,93; b) il provvedimento prot. n. 5091 in data 10 giugno 2015 recante intimazione di pagamento della somma di euro 84.144,67 a titolo di interessi per ritardato pagamento delle componenti tariffarie; c) il provvedimento prot. n. 10728 in data 5 ottobre 2015, recante intimazione di pagamento della somma di euro 8.791.113,23 a titolo di componenti tariffarie e/o saldi e acconti di perequazione), e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Metanprogetti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Nicola, Enrico Rabino, Cristiana Gallia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;
Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Conguaglio Settore Elettrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la società ricorrente alla refusione, in favore della Cassa Conguaglio Settore Elettrico, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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