Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301874/2023
Autorizzazioni E Concessioni - Patenti - Idoneità Alla Guida
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Medica Locale per conferma della validità patente B con il quale in data 21.02.2019 il ricorrente veniva dichiarato non idoneo. sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Spagna Musso e Vincenzo De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asst Fatebenefratelli - Sacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asst Fatebenefratelli - Sacco e del Ministero della Salute, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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