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Sentenza n. 202301874/2023

Sentenza n. 202301874/2023

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - PATENTI - IDONEITÀ ALLA GUIDA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202301874/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia un provvedimento emesso dalla Commissione Medica Locale il 21 febbraio 2019, con il quale era stato dichiarato non idoneo al rinnovo della patente di guida di categoria B a seguito di visita medica. Il ricorso era stato proposto contro la ASST Fatebenefratelli-Sacco, ente pubblico sanitario competente per le visite mediche relative al rilascio e rinnovo delle patenti, nonché contro i Ministeri della Salute, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno, come amministrazioni competenti in materia di circolazione stradale e sicurezza della circolazione. La controversia riguardava specificamente la legittimità della decisione medica che aveva negato la conferma dell'idoneità psicofisica necessaria per mantenere il diritto di guida, una materia che incide direttamente sulla libertà personale e sulla capacità di autodeterminazione del singolo cittadino nel gestire la propria mobilità.

Il quadro normativo

La materia dei controlli medici per il rinnovo delle patenti di guida è disciplinata da norme del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285, il codice della strada, e dai relativi regolamenti di attuazione, che affidano alle Commissioni Mediche Locali la competenza di valutare l'idoneità psicofisica dei conducenti sulla base di criteri obiettivi fissati dal Ministero della Salute. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi relative al rilascio e rinnovo delle patenti rientrano nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale secondo le norme del codice del processo amministrativo. Il procedimento dinanzi al TAR è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104, che contiene le norme fondamentali sulla improcedibilità e sull'estinzione dei ricorsi, inclusa l'ipotesi di mancanza sopravvenuta dell'interesse ad agire.

La questione giuridica

La questione giuridica di fondo riguardava la legittimità della valutazione medica operata dalla Commissione Medica Locale e, in particolare, se tale valutazione fosse stata effettuata secondo i criteri normativi applicabili e se il ricorrente disponesse di tutti i diritti procedurali per contestarne l'esito. Tuttavia, nel corso del procedimento dinanzi al TAR, specificamente durante l'udienza di trattazione del 30 maggio 2023, la situazione processuale ha subito un mutamento radicale poiché il ricorrente ha formalmente dichiarato di non possedere più alcun interesse alla definizione della controversia, determinando così uno spostamento della questione dal merito della legittimità del provvedimento amministrativo alla questione processuale preliminare della improcedibilità del ricorso. Questo evento ha reso superfluo l'approfondimento delle questioni sostanziali, poiché l'assenza dell'interesse del ricorrente costituisce un impedimento logico e processuale alla prosecuzione del giudizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che la dichiarazione resa dal ricorrente in prossimità dell'udienza di trattazione, con cui ha manifestato esplicitamente la perdita dell'interesse alla decisione del ricorso, costituisse un fatto processuale idoneo a determinare l'improcedibilità della causa in virtù dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Tale articolo stabilisce che il ricorso è improcedibile quando l'interesse a ricorrere viene meno nel corso del processo, e il collegio ha correttamente applicato questa norma ritenendo che non potesse proseguire un giudizio quando la parte ricorrente stessa avesse dichiarato formalmente di non avere più alcun interesse alla soluzione della controversia. La valutazione del TAR si fonda su un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'interesse ad agire costituisce un presupposto processuale irrinunciabile e che, una volta venuto meno, determina l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso. Il collegio ha correttamente proceduto alla compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenendo appropriato tale trattamento in considerazione della natura della pronuncia di improcedibilità, che non consente di valutare il merito delle contestazioni formulate dal ricorrente.

La decisione

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, ordinando altresì la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La sentenza ha inoltre disposto che l'Autorità amministrativa dovesse eseguire il provvedimento e ha impartito alla Segreteria del Tribunale l'ordine di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla privacy.

Massima

L'interesse ad agire del ricorrente deve permanere nel corso dell'intero processo e, qualora venga meno per dichiarazione esplicita della parte, il ricorso diviene improcedibile indipendentemente dal merito delle censure formulate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Commissione Medica Locale per conferma della validità patente B con il quale in data 21.02.2019 il ricorrente veniva dichiarato non idoneo.
sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Spagna Musso e Vincenzo De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asst Fatebenefratelli - Sacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asst Fatebenefratelli - Sacco e del Ministero della Salute, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con dichiarazione resa in prossimità della odierna udienza di trattazione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del gravame a’ sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della pronunzia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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