Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300324/2023

Autorità Indipendente - A.e.e.g.s.i. - Delibera N. 222/2015/s/gas Del 14/05/2015 - Sanzione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
della deliberazione n. 222/2015/s/gas del 14/05/2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico recante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; della nota del 21.3.2014 dell’Autorità; della deliberazione dell’Autorità del 12.5.2011 prot. VIS 58/11; della nota prot. 3772 dell’8.2.2011 dell’Autorità; della deliberazione dell’Autorità del 17.1.2011 prot. VIS 3/11; di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguente e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2015, proposto da
Coop. Pomilia Gas S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano ed Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonio Viggiano in Milano, via Fabio Mangone, 1;
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera (già denominata Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera, già denominata Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Arera delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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