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Sentenza n. 202300324/2023

Sentenza n. 202300324/2023

AUTORITÀ INDIPENDENTE - A.E.E.G.S.I. - DELIBERA N. 222/2015/S/GAS DEL 14/05/2015 - SANZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300324/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Coop. Pomilia Gas S.C.R.L., una cooperativa operante nel settore della distribuzione e fornitura di gas, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, chiedendo l'annullamento di molteplici provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (Arera), precedentemente denominata Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico. Il ricorso impugnava la deliberazione 222/2015/s/gas del 14 maggio 2015, con la quale l'Arera aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della cooperativa, nonché diversi atti presupposti e correlati risalenti agli anni precedenti 2011 e 2014. La lite riguardava quindi questioni relative al corretto svolgimento dell'attività economica della cooperativa nel settore regolato dell'energia e del gas, sotto il controllo e la supervisione dell'Arera, che esercita funzioni di vigilanza, controllo e sanzionamento nel medesimo ambito.

Il quadro normativo

La materia del procedimento si inserisce nel contesto della regolazione del mercato dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico, disciplinata da una fitta trama normativa nazionale e comunitaria. L'Arera, quale autorità amministrativa indipendente, è titolare dei poteri di vigilanza, controllo e sanzionamento nei confronti dei soggetti che operano nei mercati regolati, con il duplice obiettivo di garantire l'efficienza del servizio e la tutela dei consumatori. Le sanzioni amministrative irrogate dall'Arera devono rispettare i principi procedurali di legalità, proporzionalità e trasparenza, nonché le garanzie del contraddittorio e della motivazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo e dai principi generali del diritto amministrativo italiano. Il ricorso davanti al TAR rappresenta lo strumento ordinario attraverso il quale gli interessati possono dedurre l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi e chiederne l'annullamento.

La questione giuridica

La cooperativa ricorrente ha impugnato una serie di provvedimenti sanzionatori, sostenendo che gli stessi sarebbero stati affetti da vizi di legittimità relativi alla procedura seguita e ai presupposti di fatto e diritto su cui si basavano le decisioni dell'Arera. Il giudice amministrativo doveva verificare se il ricorso soddisfacesse i presupposti procedurali necessari per procedere nel merito dell'impugnazione, ovvero se la cooperativa ricorrente disponesse della legittimazione e dell'interesse ad agire, se i termini per il ricorso fossero stati rispettati, e se fossero state osservate tutte le formalità previste dalla legge per la proposizione della domanda.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023, dopo aver esaminato la documentazione prodotta da entrambe le parti e ascoltato le argomentazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in difesa dell'Arera, ha ritenuto che il ricorso non potesse essere accolto nel merito poiché mancavano i presupposti procedurali per la prosecuzione della causa. La dichiarazione di improcedibilità costituisce una decisione che non affronta il merito della controversia, bensì stabilisce l'assenza delle condizioni procedurali necessarie, quali la mancanza di legittimazione processuale del ricorrente, la mancanza di interesse ad agire attuale e concreto, oppure l'avvenuta decadenza dei termini per impugnare i provvedimenti amministrativi. Il giudice ha ritenuto che, qualunque fosse la ragione specifica dell'improcedibilità, essa fosse rilevante per impedire il prosieguo del giudizio e meritevole della decisione di chiusura della causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza quindi affrontare il merito delle contestazioni sollevate dalla cooperativa Pomilia Gas nei confronti dei provvedimenti sanzionatori emanati da Arera. La sentenza ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Arera, liquidate nella misura di milleuro oltre oneri di legge, a titolo di compensazione del costo sostenuto dalla pubblica amministrazione per la difesa in giudizio. L'ordinanza di esecuzione dispone che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, secondo le modalità ordinarie previste per i provvedimenti giudiziali.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo comporta l'estinzione del giudizio senza cognizione del merito e l'applicazione del regime ordinario di condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente, anche quando la mancanza di presupposti processuali sia dedotta dalla pubblica amministrazione convenuta. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha pronunciato la presente Sentenza. Maria Ada Russo è stata Presidente, Giovanni Zucchini Consigliere Estensore, Laura Patelli Primo Referendario. Sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2015, proposto da Coop. Pomilia Gas S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano ed Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Antonio Viggiano in Milano, via Fabio Mangone, 1, contro l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera, già denominata Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1. Vista la istanza proposta per l'annullamento della deliberazione n. 222/2015/s/gas del 14 maggio 2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico, recante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, della nota del 21 marzo 2014 dell'Autorità, della deliberazione dell'Autorità del 12 maggio 2011 prot. VIS 58/11, della nota prot. 3772 dell'8 febbraio 2011 dell'Autorità, della deliberazione dell'Autorità del 17 gennaio 2011 prot. VIS 3/11, e di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenti e comunque connessi. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini, udito l'Avvocato dello Stato come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Arera delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
della deliberazione n. 222/2015/s/gas del 14/05/2015 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico recante irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria; della nota del 21.3.2014 dell’Autorità; della deliberazione dell’Autorità del 12.5.2011 prot. VIS 58/11; della nota prot. 3772 dell’8.2.2011 dell’Autorità; della deliberazione dell’Autorità del 17.1.2011 prot. VIS 3/11; di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguente e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2015, proposto da
Coop. Pomilia Gas S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano ed Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Antonio Viggiano in Milano, via Fabio Mangone, 1;
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera (già denominata Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente-Arera, già denominata Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento a favore di Arera delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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