Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—NOMINA COMMISSARIO A
Sentenza n. 202301964/2023
Assistenza - Ottemperanza A Sentenza N. 1570/2013 Del Tar Milano, Sezione Iii
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza alla sentenza -OMISSIS- del TAR per la Lombardia, Sezione III, e per la dichiarazione di nullità/annullamento della DD.G.C. -OMISSIS-, e della nota -OMISSIS- della responsabile servizi alla persona del Comune di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 2616 del 2016, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di tutore di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Italia, 7 Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 11 Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto n. 5 Asl Mi2, Società Cooperativa Sociale -OMISSIS- a r.l. O.N.L.U.S., non costituiti in giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Condanna il Comune resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge. Nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Milano, secondo quanto disposto in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del minore. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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