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Sentenza n. 202301964/2023

Sentenza n. 202301964/2023

ASSISTENZA - OTTEMPERANZA A SENTENZA N. 1570/2013 DEL TAR MILANO, SEZIONE III

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202301964/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, agendo in proprio e nella qualità di tutore di un minore, ha impugnato un provvedimento del Comune relativo a servizi alla persona nei confronti del minore medesimo. Alla base della controversia vi è il mancato ottemperamento da parte dell'amministrazione comunale a una precedente sentenza del medesimo TAR Lombardia già pronunciatasi sulla questione. Il ricorrente, dopo aver vinto il primo ricorso davanti al TAR, si è trovato costretto a proporre ulteriore ricorso per ottemperanza perché il Comune non aveva dato esecuzione al precedente giudicato. La sentenza dunque non riguarda una controversia sostanziale nuova, ma piuttosto il controllo di corretta attuazione di una decisione già adottata dal giudice amministrativo in precedenza.

Il quadro normativo

La materia di specie riguarda i servizi alla persona forniti dai comuni nei confronti di cittadini vulnerabili, in particolare minori. Il quadro normativo rilevante comprende la normativa in materia di servizi sociali, le disposizioni sulla protezione dei minori e le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti pubblici nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali. Applicabile è inoltre la disciplina in materia di commissari ad acta, strumento attraverso il quale l'amministrazione può essere sostituita nel compimento di atti dovuti, qualora risulti inerte o inadempiente. La controversia si colloca anche nell'ambito della tutela della dignità e dei diritti fondamentali del minore, con particolare attenzione alla privacy, come evidenziato dal richiamo al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento UE numero 679 del 2016.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda l'inadempienza dell'amministrazione comunale nel dare esecuzione a una sentenza precedente del TAR. La questione giuridica concerne dunque il rimedio processuale appropriato per garantire l'attuazione coattiva di una decisione amministrativa già resa dal giudice, ovvero il ricorso per ottemperanza. Si trattava di stabilire se il comportamento omissivo del Comune costituisse un ostacolo all'effettività della tutela giurisdizionale e quale strumento fosse più idoneo per garantire l'esecuzione della sentenza precedente, inclusa l'eventualità di nominare un sostituto processuale dell'amministrazione inerte.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune non avesse provveduto adeguatamente a dare esecuzione alla sentenza precedente, accogliendo così le ragioni del ricorrente fondato sul diritto a ottenere l'attuazione concreta di una decisione giudiziaria. Il TAR ha valutato che la semplice condanna al pagamento delle spese processuali non fosse sufficiente a garantire il rispetto dei diritti del minore e dell'esigibilità della prestazione dovuta. Il giudice ha quindi ritenuto opportuno nominare un commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Milano, conferendogli il potere di sostituirsi al Comune nell'adozione e nell'esecuzione dei provvedimenti amministrativi necessari. Questa scelta rimediava all'inerzia dell'ente locale e garantiva l'effettività della tutela giurisdizionale attraverso un intervento surrogatorio da parte di un'autorità sovraordinata e imparziale.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso dichiarando la necessità di ottemperanza alla sentenza precedente e ordinando al Comune di dare esecuzione a quanto già prescritto. Ha inoltre condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio quantificate in quattromila euro, oltre gli accessori di legge, a risarcimento dei costi sostenuti dal ricorrente per costringere l'amministrazione a rispettare il giudicato. La nomina del Prefetto quale commissario ad acta rappresenta il provvedimento più significativo, poiché conferisce a un'autorità amministrativa superiore il potere di agire direttamente in sostituzione dell'ente inadempiente, garantendo così l'esecuzione concreta della sentenza. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del minore negli atti processuali, a tutela della sua riservatezza e dignità.

Massima

Il mancato ottemperamento di una sentenza amministrativa da parte di un ente locale può essere rimediato mediante ricorso per ottemperanza con nomina di commissario ad acta, affidando a un'autorità sovraordinata il potere surrogatorio di eseguire coattivamente i provvedimenti amministrativi dovuti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Anna Corrado,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza
alla sentenza -OMISSIS- del TAR per la Lombardia, Sezione III,
e per la dichiarazione di nullità/annullamento della DD.G.C. -OMISSIS-, e della nota -OMISSIS- della responsabile servizi alla persona del Comune di -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 2616 del 2016, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di tutore di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Fantigrossi e Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, corso Italia, 7
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 11
Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano, Regione Lombardia, Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto n. 5 Asl Mi2, Società Cooperativa Sociale -OMISSIS- a r.l. O.N.L.U.S., non costituiti in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna il Comune resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Milano, secondo quanto disposto in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del minore.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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