Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Respinto
Sentenza n. 202302047/2023
Antichità E Belle Arti - Lavori Per Realizzare Servitù Passaggio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dei beni e delle attività culturali in data 9 aprile 2019, recante ad oggetto: “Comune di Vimercate (MB): Villa Casanova in via Garibaldi 8. Tutela ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, del D.Lvo 42/2004. Esecuzione dei lavori indicati dall'ordinanza del G.E. – Tribunale di Monza – R.G. 2653/11 – Richiedente: arch. Daniele Zago in qualità di C.T.U. – Approvazione delle opere ai sensi dell'art. 21”; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28/10/2021: - del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese prot. 18285-18248-18076-17076-16025-9768 del 22-21-20-9/7-29/6-28/4/2021, recante ad oggetto: “VIMERCATE (Mb) – villa Casanova – via G. Garibaldi, 8 – NCEU fol. 42 - mapp. 1-44-45-70 Esecuzione dei lavori indicati dall'Ordinanza del G.E.-Tribunale di Monza RG2653/11 (scavi per vie di cavo impianti) - Immobili e complessi soggetti a tutela monumentale ai sensi degli artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004, Parte II – D.M. 15/4/2016 (PAV 1529). Autorizzazione ex art. 21 D.lgs.42/2004 in ottemperanza a: Ordinanza del Consiglio di Stato n. Reg. P.C. 2117/2021 (R.G. 2130/2021) Ordinanza del TAR Lombardia n. Reg. 21/2021 (R.G. 1312/2019)”; C) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/01/2023: - del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese protocollato al n. 29094 – P, del 16/11/2022, recante ad oggetto: “VIMERCATE (Mb) – Villa Casanova e giardino – via G. Garibaldi, 8 – NCEU fg. 42 - mapp.1-44-45-70 parte. Esecuzione dei lavori indicati dall’Ordinanza del G.E.-Tribunale di Monza RG 2653/11 (scavi per vie di cavo impianti) - Immobili e complessi soggetti a tutela monumentale ai sensi degli artt. 10- 13 D.lgs. 42/2004, Parte II – D.M. 15/4/2016 (PAV 1529). Autorizzazione ex art. 21 D.lgs. 42/2004 anche in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2117/2021 del 23 aprile 2021 (R.G. 2130/2021; AL 2021/6836) emanata in riforma dell’ordinanza cautelare n. 21 del 2021 emanata dal TAR Lombardia nell’ambito del procedimento n. R.G. 1312/2019 (AL 3105/2019)”. sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vilma Ferrari, Laura Gargiuolo e Cristina Gargiuolo, rappresentate e difese dagli avvocati Gaetano Morazzoni e Serena Patrisso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Lina Mauri, Marco Villa e Silvia Villa, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti mentre respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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