ANTICHITÀ E BELLE ARTI - LAVORI PER REALIZZARE SERVITÙ PASSAGGIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302047/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia nasce dalla necessità di esecuzione di lavori presso Villa Casanova situata a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, immobile sottoposto a tutela monumentale ai sensi della normativa sulla conservazione dei beni culturali. Un provvedimento del Giudice Esecutore del Tribunale di Monza, nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata R.G. 2653/11, ha ordinato l'esecuzione di scavi per l'installazione di vie di cavo per impianti, interventi che inevitabilmente comportano modifiche all'immobile tutelato. Le ricorrenti Vilma Ferrari, Laura Gargiuolo e Cristina Gargiuolo, aventi presumibilmente interesse al bene o alla sua conservazione, hanno impugnato una serie di provvedimenti amministrativi, iniziando con il provvedimento del Ministero dei beni e delle attività culturali del 9 aprile 2019, seguito da successivi atti della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del 2021 e 2022, che approvavano l'esecuzione dei lavori e rilasciavano le necessarie autorizzazioni ex articolo 21 del D.lgs. 42/2004. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato è intervenuto con ordinanza cautelare riformando una precedente ordinanza del TAR Lombardia, determinando un articolato contenzioso amministrativo caratterizzato da molteplici ricorsi e motivi aggiunti depositati in tempi successivi.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 42/2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che nella Parte Seconda, Titolo I, stabilisce il regime di tutela e di autorizzazione per gli interventi su beni immobili sottoposti a vincolo monumentale. L'articolo 21 del medesimo decreto legislativo prevede la procedura mediante la quale la Soprintendenza competente deve rilasciare autorizzazione scritta per interventi su beni culturali tutelati, subordinando l'esecuzione dei lavori al rispetto di specifiche prescrizioni volte a garantire la conservazione del bene. Nel caso specifico, l'intervento ordinato dal giudice esecutore per l'installazione di impianti necessitava della preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente, creando così una sovrapposizione tra l'obbligo proceduralmente derivante dall'ordinanza giudiziaria e l'obbligo amministrativo di tutela del bene culturale. Il Decreto Ministeriale 15 aprile 2016 ha ulteriormente precisato gli standard di tutela applicabili ai beni monumentali, fornendo parametri specifici per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
La questione giuridica
Il punto di diritto fondamentale controverso riguardava la legittimità e la procedura corretta per il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esecuzione di lavori ordinati da un giudice esecutore su un immobile soggetto a vincolo di tutela monumentale, e conseguentemente come bilanciare l'obbligo di esecuzione di un provvedimento giurisdizionale con i vincoli imposti dalla legislazione in materia di beni culturali. Le ricorrenti contestavano apparentemente i provvedimenti della Soprintendenza e del Ministero della Cultura, sostenendo presumibilmente vizi procedurali o difetti motivazionali, ovvero una carenza nei presupposti legittimanti tali autorizzazioni. La questione si intrecciava inoltre con la corretta interpretazione degli obblighi di ottemperanza alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR, che avevano in precedenza affrontato il medesimo tema, determinando un percorso processuale frammentato e caratterizzato da molteplici gradi di giudizio. La complessità della questione derivava dal necessario equilibrio tra il principio della certezza e dell'immediatezza dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali e il principio della tutela effettiva del patrimonio culturale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona della Consigliera Estensore Concetta Plantamura, ha analizzato il ricorso principale dichiarandolo improcedibile, il che suggerisce che il collegio ha ritenuto la ricorrente priva della necessaria legittimazione a ricorrere, o che fossero difettose le condizioni processuali fondamentali, oppure che il ricorso risultasse tempestivamente inammissibile. Successivamente, passando all'esame dei motivi aggiunti depositati il 28 ottobre 2021, il TAR ha mantenuto la dichiarazione di improcedibilità, consolidando il convincimento che i vizi lamentati dalle ricorrenti non potessero essere valutati nel merito a causa di impedimenti di natura processuale. Nel valutare infine i motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2023, il collegio ha scelto di respingere il ricorso nel merito, abbandonando la dichiarazione di improcedibilità e affrontando direttamente le censure proposte alle autorizzazioni della Soprintendenza. Questa progressione decisionale rivela come il TAR abbia valutato che i motivi aggiunti successivi potessero superare i vizi processuali iniziali, ma che comunque nel merito le impugnazioni risultassero infondate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo del 2019 e il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 28 ottobre 2021, mentre ha respinto nel merito il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 gennaio 2023. Tale esito comporta che tutti i provvedimenti impugnati, sia quello del Ministero dei beni e delle attività culturali del 9 aprile 2019 sia quelli della Soprintendenza del 2021 e 2022, sono rimasti fermi e hanno mantenuto piena efficacia legale. Il collegio ha inoltre condannato in solido le ricorrenti Ferrari, Gargiuolo Laura e Gargiuolo Cristina al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi quattromila euro a favore del Ministero della Cultura e della Soprintendenza, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione immediata dall'autorità amministrativa, garantendo così la certezza e l'immediatezza dell'effetto giuridico.
Massima
L'amministrazione competente in materia di beni culturali legittimamente esercita il potere di autorizzazione per interventi su immobili tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, secondo le procedure previste dalla legge, anche quando tali interventi siano stati ordinati da un organo giurisdizionale, fermo restando il bilanciamento tra le esigenze di tutela patrimoniale e la non procrastinazione dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dei beni e delle attività culturali in data 9 aprile 2019, recante ad oggetto: “Comune di Vimercate (MB): Villa Casanova in via Garibaldi 8. Tutela ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, del D.Lvo 42/2004. Esecuzione dei lavori indicati dall'ordinanza del G.E. – Tribunale di Monza – R.G. 2653/11 – Richiedente: arch. Daniele Zago in qualità di C.T.U. – Approvazione delle opere ai sensi dell'art. 21”; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 28/10/2021: - del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese prot. 18285-18248-18076-17076-16025-9768 del 22-21-20-9/7-29/6-28/4/2021, recante ad oggetto: “VIMERCATE (Mb) – villa Casanova – via G. Garibaldi, 8 – NCEU fol. 42 - mapp. 1-44-45-70 Esecuzione dei lavori indicati dall'Ordinanza del G.E.-Tribunale di Monza RG2653/11 (scavi per vie di cavo impianti) - Immobili e complessi soggetti a tutela monumentale ai sensi degli artt. 10-13 D. Lgs. 42/2004, Parte II – D.M. 15/4/2016 (PAV 1529). Autorizzazione ex art. 21 D.lgs.42/2004 in ottemperanza a: Ordinanza del Consiglio di Stato n. Reg. P.C. 2117/2021 (R.G. 2130/2021) Ordinanza del TAR Lombardia n. Reg. 21/2021 (R.G. 1312/2019)”; C) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/01/2023: - del provvedimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese protocollato al n. 29094 – P, del 16/11/2022, recante ad oggetto: “VIMERCATE (Mb) – Villa Casanova e giardino – via G. Garibaldi, 8 – NCEU fg. 42 - mapp.1-44-45-70 parte. Esecuzione dei lavori indicati dall’Ordinanza del G.E.-Tribunale di Monza RG 2653/11 (scavi per vie di cavo impianti) - Immobili e complessi soggetti a tutela monumentale ai sensi degli artt. 10- 13 D.lgs. 42/2004, Parte II – D.M. 15/4/2016 (PAV 1529). Autorizzazione ex art. 21 D.lgs. 42/2004 anche in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2117/2021 del 23 aprile 2021 (R.G. 2130/2021; AL 2021/6836) emanata in riforma dell’ordinanza cautelare n. 21 del 2021 emanata dal TAR Lombardia nell’ambito del procedimento n. R.G. 1312/2019 (AL 3105/2019)”. sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vilma Ferrari, Laura Gargiuolo e Cristina Gargiuolo, rappresentate e difese dagli avvocati Gaetano Morazzoni e Serena Patrisso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Lina Mauri, Marco Villa e Silvia Villa, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti mentre respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidandole in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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