Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202300716/2023

Ambiente - Movimentazione Rifiuti - Revoca Autorizzazione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
a) del provvedimento della Giunta della Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche prot. n. -OMISSIS-
b) di ogni provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il verbale ARPA del sopralluogo effettuato in data 13.09.2018, il “preavviso di revoca dell'autorizzazione della notifica ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990” trasmesso dalla Giunta della Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche con nota prot. n. -OMISSIS- ed i relativi allegati, e la “valutazione delle controdeduzioni” trasmessa dalla Giunta della Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche con nota prot. n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Breida e Valerio Vinci, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Regione Lombarda, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Provincia di Varese, Cava Fusi S.r.l., Repubblica e Cantone Ticino, Arpa Lombardia, non costituiti in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombarda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente nella fase di merito, spese che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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