AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300716/2023

Sentenza n. 202300716/2023

AMBIENTE - MOVIMENTAZIONE RIFIUTI - REVOCA AUTORIZZAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300716/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società ricorrente ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento della Giunta della Regione Lombardia, emanato dalla Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche. La controversia riguarda essenzialmente il rilascio, il mantenimento o la revoca di un'autorizzazione ambientale relativa ad attività estrattive o di gestione della materia prima, come evidenziato dal riferimento alla Cava Fusi S.r.l. tra i soggetti interessati. La Regione Lombardia aveva adottato un preavviso di revoca dell'autorizzazione secondo la procedura dettata dall'articolo 10-bis della legge 241/1990, provvedimento cui era sotteso anche un verbale di sopralluogo redatto da ARPA Lombardia in data 13 settembre 2018, nel quale erano state riscontrate presunte irregolarità o violazioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca nonché di tutti gli atti ad esso conseguenti.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nell'ambito del diritto amministrativo della tutela dell'ambiente e della disciplina delle autorizzazioni per le attività estrattive, settore governato sia da normativa statale che da provvedimenti regionali. La Regione Lombardia, nell'esercizio delle sue competenze in materia ambientale, ha agito secondo le procedure previste dalla legge n. 241 del 1990, in particolare mediante il ricorso all'istituto del preavviso di revoca dettato dall'articolo 10-bis, che consente all'amministrazione di ritirare provvedimenti illegittimi previa comunicazione delle contestazioni e concessione della possibilità di presentare controdeduzioni. La controversia si inserisce dunque nel quadro della tutela procedimentale dei diritti dei cittadini e delle imprese nella fase decisoria dell'amministrazione pubblica, con particolare attenzione al rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e contradditorio.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione adottato dalla Giunta Regionale, secondo le prospettive della ricorrente che contestava la validità della procedura seguita o l'assenza dei presupposti sostanziali per l'adozione della revoca stessa. In particolare, la ricorrente poteva contrastare l'operato dell'amministrazione regionale sul piano sia procedimentale, denunciando l'inesatto svolgimento della procedura amministrativa e la violazione del contraddittorio, sia sostanziale, opponendosi alla conclusione raggiunta dall'amministrazione circa l'illegittimità della propria autorizzazione. La questione richiedeva al giudice amministrativo di verificare se l'amministrazione avesse correttamente motivato le proprie contestazioni e se la ricorrente avesse avuto effettiva possibilità di reagire mediante controdeduzioni.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur accettando il ricorso per quanto attiene alla forma e alla regolarità della presentazione, ha ritenuto che ricorrevano cause di improcedibilità della domanda, motivo per il quale non è entrato nel merito delle questioni di legittimità del provvedimento impugnato. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta un'estinzione del processo senza pronuncia sulla fondatezza della pretesa della ricorrente, in quanto sussistevano vizi procedurali o sopravvenuti che rendevano impossibile proseguire nella cognizione. Sebbene il testo della sentenza non espliciti dettagliatamente i motivi della dichiarazione di improcedibilità, la Sezione Terza ha ritenuto che il ricorso non potesse proseguire nel suo corso ordinario, probabilmente per circostanze quali la decadenza nel termine di ricorso, l'estinzione della materia del contendere, ovvero altro impedimento processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, ordinando dunque l'estinzione del processo senza giudizio nel merito. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, quantificate in complessivi duemilaeuro oltre accessori di legge. Inoltre, la sentenza ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente nell'ordinanza di pubblicazione, a tutela della privacy ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati personali.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso avverso un provvedimento di revoca di autorizzazione amministrativa estingue il processo senza permettere al giudice di pronunciarsi nel merito della legittimità dell'atto impugnato, rimanendo irrilevanti le questioni di illegittimità sostanziale quando sussistono vizi processuali o sopravvenienze che impediscono la prosecuzione della giurisdizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
a) del provvedimento della Giunta della Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche prot. n. -OMISSIS-
b) di ogni provvedimento ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il verbale ARPA del sopralluogo effettuato in data 13.09.2018, il “preavviso di revoca dell'autorizzazione della notifica ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990” trasmesso dalla Giunta della Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche con nota prot. n. -OMISSIS- ed i relativi allegati, e la “valutazione delle controdeduzioni” trasmessa dalla Giunta della Regione Lombardia, Direzione generale Ambiente e Clima Economia circolare, usi della materia e bonifiche con nota prot. n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Breida e Valerio Vinci, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Regione Lombarda, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Provincia di Varese, Cava Fusi S.r.l., Repubblica e Cantone Ticino, Arpa Lombardia, non costituiti in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombarda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’improcedibilità.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente nella fase di merito, spese che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →