Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—DICHIARA ESTINTO
Sentenza n. 202302104/2023
Ambiente - Inquinamento - Bonifica Sito
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento (a) della “Diffida ad ottemperare all'ordinanza sindacale n. 59/2018 per presenza di rifiuti eterogenei in un'area prospiciente la Cava Ongari all'interno del Parco delle Cave sita in via Caldera, in prossimità della colonnina S.O.S. n. 14 – Milano – identificata al Fg. 329 particella n. 245 del Nuovo Catasto terreni. Ordinanza del 17.9.2018 notificata il 20.9.2018” del Comune di Milano, prot. PG 0249778/2019 del 5 giugno 2019; (b) della nota prot. PG 0284046/2019 del 25 giugno 2019 del Comune di Milano, con la quale l'ente comunale ha ribadito le prescrizioni date con la diffida ad ottemperare all'ordinanza sindacale; (c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2019, proposto da Lambda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Antonello Frasca e Federico Cavazza Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che la società ricorrente ritualmente notificava alla intimata Amministrazione “atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a.” in data 8 giugno 2023, quivi depositato in pari data, con richiesta altresì di compensazione delle spese di lite. L’atto integra una valida rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati. Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio, siccome sul punto, peraltro, espressamente convenuto dalla stessa civica Amministrazione (atto depositato in data 13 giugno 2023). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →