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Sentenza n. 202302104/2023

Sentenza n. 202302104/2023

AMBIENTE - INQUINAMENTO - BONIFICA SITO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302104/2023
EsitoDICHIARA ESTINTO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Lambda S.r.l., una società commerciale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Milano al fine di ottenere l'annullamento di una diffida ad ottemperare relativa all'ordinanza sindacale numero 59/2018. L'ordinanza riguardava la presenza di rifiuti eterogenei rinvenuti in un'area all'interno del Parco delle Cave di Milano, situata in via Caldera in prossimità della colonnina SOS numero 14, identificata al foglio di mappa 329 particella 245 del Nuovo Catasto Terreni. La società ricorrente aveva contestato sia l'ordinanza originaria, notificata il 20 settembre 2018, sia la successiva nota del Comune del 25 giugno 2019 con la quale l'Amministrazione ribadiva e confermava le medesime prescrizioni. La controversia si è sviluppata nel corso dell'anno 2019, quando è stato proposto il ricorso presso il tribunale amministrativo competente, registrato con numero di registro generale 1446 del 2019.

Il quadro normativo

Il caso si colloca nel quadro normativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell'igiene e della salubrità degli spazi pubblici, ambiti nei quali il sindaco esercita poteri ordinamentali derivanti dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni. Le ordinanze sindacali costituiscono provvedimenti amministrativi che il sindaco può emanare in caso di situazioni di necessità o urgenza al fine di tutelare l'interesse della comunità locale. La diffida ad ottemperare rappresenta lo strumento procedurale mediante il quale l'Amministrazione intima al destinatario di adempiere agli obblighi derivanti da un precedente provvedimento amministrativo, fungendo da atto propedeutico a ulteriori azioni coercitive in caso di inadempienza. Il ricorso amministrativo al TAR è disciplinato dal Codice del Processo Amministrativo, che ne regola i termini, le forme, i requisiti di ammissibilità e le cause di estinzione del giudizio.

La questione giuridica

Sebbene il ricorso fosse stato regolarmente proposto contro i provvedimenti del Comune di Milano, nel corso del giudizio si è verificato un evento che ha cambiato completamente il corso della controversia. La società ricorrente ha depositato e notificato all'Amministrazione un atto di rinuncia al ricorso in data 8 giugno 2023, cioè prima che il collegio giudicante si pronunciasse nel merito sulle questioni di diritto e di fatto sollevate nel ricorso medesimo. La questione giuridica rilevante riguardava quindi la validità formale e sostanziale di tale atto di rinuncia secondo le disposizioni dell'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo e le conseguenze che dalla rinuncia medesima derivavano per la prosecuzione del giudizio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha proceduto ad esaminare analiticamente l'atto di rinuncia al ricorso depositato dalla società ricorrente al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti formali richiesti dalla legge processuale amministrativa. L'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo prevede rigorosi requisiti formali per la validità di una rinuncia al ricorso, e il tribunale ha accertato che la società ricorrente aveva puntualmente osservato ciascuno di tali requisiti nel proprio atto di rinuncia depositato il 8 giugno 2023. Di rilievo inoltre è la circostanza che anche l'Amministrazione comunale, mediante atto depositato il 13 giugno 2023, aveva espressamente convenuto sulla questione della compensazione delle spese di giudizio, confermando così il proprio assenso alla estinzione della causa. Una volta accertata la validità formale della rinuncia, il tribunale ha ritenuto che non era più possibile procedere all'esame nel merito della causa, poiché l'estinzione del giudizio derivava necessariamente dalla rinuncia medesima.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso per rinuncia ai sensi dell'articolo 35 comma 2 lettera c) del Codice del Processo Amministrativo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, con ciascuna che sopporta i propri costi processuali, soluzione sulla quale le due parti avevano tra l'altro espressamente concordato. Il tribunale ha ordinato che la sentenza di estinzione fosse eseguita dall'Autorità amministrativa competente, implicando che i provvedimenti del Comune di Milano continuavano a produrre i loro effetti giuridici nella fattispecie in questione.

Massima

La rinuncia al ricorso amministrativo rappresenta una causa di estinzione del processo quando sia formulata nel rispetto rigoroso dei requisiti formali prescritti dall'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Rocco Vampa,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
(a) della “Diffida ad ottemperare all'ordinanza sindacale n. 59/2018 per presenza di rifiuti eterogenei in un'area prospiciente la Cava Ongari all'interno del Parco delle Cave sita in via Caldera, in prossimità della colonnina S.O.S. n. 14 – Milano – identificata al Fg. 329 particella n. 245 del Nuovo Catasto terreni. Ordinanza del 17.9.2018 notificata il 20.9.2018” del Comune di Milano, prot. PG 0249778/2019 del 5 giugno 2019;
(b) della nota prot. PG 0284046/2019 del 25 giugno 2019 del Comune di Milano, con la quale l'ente comunale ha ribadito le prescrizioni date con la diffida ad ottemperare all'ordinanza sindacale;
(c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2019, proposto da
Lambda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Antonello Frasca e Federico Cavazza Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Claudio Colombo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco e Annalisa Pelucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
L’esame nel merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che la società ricorrente ritualmente notificava alla intimata Amministrazione “atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a.”
in data 8 giugno 2023, quivi depositato in pari data, con richiesta altresì di compensazione delle spese di lite.
L’atto integra una valida rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio, siccome sul punto, peraltro, espressamente convenuto dalla stessa civica Amministrazione (atto depositato in data 13 giugno 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:

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