Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202301088/2023

Ambiente - Rifiuti - Piano Di Risanamento Area

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Basiglio prot. n. 17045 del 12.11.2018, con il quale i signori Grometto sono stati invitati a presentare, entro il 7 gennaio 2019, un piano operativo di risanamento dell’area di proprietà catastalmente censita al fg. 2, mappale 18, stante l’accertata presenza di rifiuti interrati;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Barilli, Claudio Sala, Maria Sala e Giuseppe Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Claudio e Maria Sala in Milano, Via Hoepli, n. 3;
COMUNE DI BASIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pillitteri, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Podgora, n. 3;
ARPA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Basiglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Basiglio al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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