AMBIENTE - RIFIUTI - PIANO DI RISANAMENTO AREA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202301088/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I signori Grometto erano proprietari di un'area catastale ubicata nel Comune di Basiglio, identificata al foglio 2, mappale 18, nella quale era stata accertata la presenza di rifiuti illegittimamente interrati. Il Comune di Basiglio, mediante provvedimento protocollato al numero 17045 del 12 novembre 2018, ha intimato ai proprietari di presentare, entro il termine perentorio del 7 gennaio 2019, un piano operativo dettagliato volto al risanamento e alla bonifica dell'area contaminata. I ricorrenti, ritenendo il provvedimento viziato sotto diversi profili di legittimità, hanno proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento nonché l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Nel corso della procedura amministrativa, prima che il collegio potesse pronunciarsi nel merito della controversia, è sopraggiunto un evento processuale che ha fatto venir meno l'interesse concreto alla decisione della lite.
Il quadro normativo
La materia della bonifica ambientale e della responsabilità dei proprietari di aree contaminate è disciplinata principalmente dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, il Codice dell'Ambiente, che identifica gli obblighi di risanamento in capo a coloro che hanno causato la contaminazione o ai proprietari dell'area interessata. In particolare, gli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo stabiliscono le procedure amministrative mediante le quali l'amministrazione può ordinare l'esecuzione delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, fissando termini e modalità di esecuzione. Tali provvedimenti amministrativi, sebbene di natura autoritativa, devono comunque conformarsi ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui la motivazione, la legalità, la proporzionalità e il rispetto del contraddittorio. La competenza in materia spetta sia all'amministrazione comunale sia, per specifiche funzioni, all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
La questione giuridica
Il ricorso era orientato a contestare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento comunale che intimava il risanamento, sulla base di violazioni delle norme procedurali, della motivazione insufficiente, ovvero dell'errata identificazione dei soggetti responsabili della contaminazione. La controversia toccava profili rilevanti riguardanti l'esercizio dei poteri amministrativi in materia ambientale e i diritti e gli obblighi dei proprietari di immobili gravati da contaminazione pregresse. Tuttavia, durante il pendere della causa, il provvedimento impugnato ha cessato di produrre effetti giuridici concreti, determinando la perdita di interesse pratico della decisione nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lombardia ha ritenuto ricorrenti i presupposti della cessazione della materia del contendere, istituto procedurale previsto dal Codice del Processo Amministrativo che consente al giudice di dichiarare estinta la controversia quando il provvedimento impugnato ha perso efficacia o quando è venuto meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere la decisione nel merito. Verificatosi tale evento, il giudice amministrativo non procede all'esame della fondatezza o dell'infondatezza del ricorso, poiché la sentenza di annullamento sarebbe priva di efficacia pratica. Il collegio ha tuttavia ritenuto opportuno riconoscere il diritto al rimborso delle spese di lite, considerando che il ricorrente aveva fondato motivo di impugnare il provvedimento e che il venir meno della materia del contendere non è imputabile all'atteggiamento processuale del ricorrente medesimo, bensì a una modificazione intervenuta nella posizione giuridica durante il corso del giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, evitando così una pronuncia nel merito della controversia sulla legittimità del provvedimento amministrativo. Ha condannato il Comune di Basiglio al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro duemila, oltre alle spese generali e agli accessori di legge secondo le disposizioni applicabili. Ha inoltre ordinato che la presente sentenza fosse eseguita immediatamente dall'autorità amministrativa e ha disposto, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente negli atti pubblici depositati in cancelleria.
Massima
La dichiarazione di cessata materia del contendere preclude al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito sulla legittimità di un provvedimento che abbia perso efficacia durante il processo, fermo restando il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di lite da parte dell'amministrazione pubblica convenuta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento del Comune di Basiglio prot. n. 17045 del 12.11.2018, con il quale i signori Grometto sono stati invitati a presentare, entro il 7 gennaio 2019, un piano operativo di risanamento dell’area di proprietà catastalmente censita al fg. 2, mappale 18, stante l’accertata presenza di rifiuti interrati; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. sul ricorso numero di registro generale 243 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Barilli, Claudio Sala, Maria Sala e Giuseppe Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Claudio e Maria Sala in Milano, Via Hoepli, n. 3; COMUNE DI BASIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pillitteri, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Podgora, n. 3; ARPA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Basiglio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Basiglio al rimborso delle spese di lite che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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