Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301816/2023
Accordo Di Programma - Riqualificazione Polo Urbano
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma – promosso con D.G.R. della Lombardia n. IX/1468 del 30 marzo 2011 – per la qualificazione e lo sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo attraverso la realizzazione del Polo Esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (approvato con D.P.G.R. n. 58521/1994 e successive integrazioni e modifiche), al fine di coordinare le previsioni con l’Accordo di Programma per la realizzazione dell’Expo 2015 e la riqualificazione dell’area successivamente allo svolgimento dell’evento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n. 35 del 18 maggio 2018, pubblicato in data 24 maggio 2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 21 e dei relativi Allegati, nella parte in cui è stata prevista, tramite variante urbanistica degli strumenti di Piano degli Enti comunali interessati, la localizzazione di parte dei futuri parcheggi di interscambio a servizio Polo fieristico (“P-INT”) nell’area sita nel Comune di Rho, Via Grandi n. 60, di cui le ricorrenti hanno rispettivamente la proprietà e la conduzione per l’esercizio di attività industriale (“Area 2”); - nonché di tutti i seguenti atti presupposti e/o connessi, nei limiti di interesse delle ricorrenti: (i) la D.G.R. della Lombardia n. IX/1468 del 30 marzo 2011 di promozione dell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera; (ii) il decreto di espressione del parere motivato n. 5743 del 8 luglio 2015, circa la compatibilità ambientale della proposta dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma, i relativi allegati e tutti gli atti del procedimento di Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), nei limiti di interesse delle ricorrenti, ivi inclusi il Documento di scoping, il Verbale della prima Conferenza di valutazione del 24 luglio 2013, il Verbale della seconda Conferenza di valutazione e Forum del 7 maggio 2015, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica, la Relazione illustrativa alla Variante urbanistica, la Relazione istruttoria di V.A.S., le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nell’ambito della procedura di V.A.S., l’“Allegato 1 – Variante” e l’“Allegato 2 – Variante”; (iii) gli atti della proposta di Variante urbanistica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Rho (P.G.T.), ivi inclusi gli elaborati planimetrici “Azzonamento vigente con individuazione degli ambito oggetto di variante” e “Azzonamento di variante” del giugno 2014 e la variante alle Norme tecniche di attuazione del P.G.T. vigente; (iv) la D.G.R. della Lombardia n. X/4328 del 20 novembre 2015, con cui la Regione ha approvato l’ipotesi dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma; (v) gli atti di approvazione dell’ipotesi dell’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma da parte dei soggetti interessati, tra cui la Deliberazione di Giunta n. 60 del 22 gennaio 2016 del Comune di Milano, la Deliberazione di Giunta n. 282 del 27 ottobre 2015 del Comune di Rho, la Deliberazione di Giunta n. 158 del 9 dicembre 2015 del Comune di Pero, la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 18/15 del 13 ottobre 2015 dell’Ente Fondazione Fiera, la Deliberazione del Collegio dei Liquidatori del 31 marzo 2016 di Expo 2015 S.p.A. in liquidazione e la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 di Arexpo S.p.A.; (vi) la Deliberazione consiliare del Comune di Rho n. 14 del 28 marzo 2018 di ratifica dell’adesione all’Atto Integrativo all’Accordo di Programma; (vii) la Deliberazione consiliare del Comune di Milano n. 16 del 12 aprile 2018 di ratifica dell’adesione all’Atto Integrativo all’Accordo di Programma; - nonché di tutti gli atti precedenti, successivi o comunque connessi. sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2018, proposto da - Nordica Immobiliare di Pasquetti Domenica & C. S.a.s. e Ditta Nastritalia di Pipino Massimo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Guido Liva e domiciliate ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piera Pujatti ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale; - il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale; - la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, non costituita in giudizio; - il Comune di Rho, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di Pero, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - la Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Arexpo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - ENI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - Expo 2015 S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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